Regolamento di Istituto

Il regolamento d’istituto, previsto dall’art. 6 D.P.R. 416/74 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 - Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scolastici”, è finalizzato a facilitare l’ordinato svolgimento della vita della comunità scolastica nel rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli membri.

Il regolamento rappresenta una manifestazione di autonomia dell’istituto ma è fonte subordinata rispetto alla normativa vigente; non può quindi essere in contrasto con essa ed è ad essa vincolato.

Il regolamento è adottato dall’Istituto nella sua articolazione complessiva, comprendente la sede classica - in Piazza Pignattaria, 1 - in cui sono presenti l’indirizzo classico e linguistico, e la sede scientifica - in Via Roma, 34 - in cui è presente l’indirizzo scientifico.

 

 

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

 

Art. 1 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima, e salvo casi di urgenza, non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata di regola con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo dell’istituto di apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate e vidimate a norma di legge.

 

Art. 2 Ciascuno degli organi collegiali programma nel tempo le attività di propria competenza allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. Nel caso in cui un organo debba deliberare su argomento che richieda il parere, vincolante o non vincolante, di altri organi, sarà cura del capo d’istituto - ai sensi del 1° comma art. 3 D.P.R. 417/74 - programmare e coordinare nel tempo e nelle modalità le attività degli organi consultivi e deliberanti in modo da realizzare un corretto iter procedurale.

 

Art. 3 Il consiglio di classe è convocato dal preside di sua iniziativa o a richiesta motivata del coordinatore o della maggioranza dei membri, escluso dal computo il presidente. Il consiglio di classe si riunisce tutte le volte che la normativa vigente lo prevede e quando si renda necessario. In ogni caso, quando il consiglio di classe sia “allargato” alle componenti allievi e genitori, la scuola provvederà ad una tempestiva comunicazione.

Qualora i consigli di classe vadano oltre l’orario previsto, i presidenti sono tenuti ad aggiornarli ad altra data.

 

Art. 4 Il Collegio dei docenti è convocato dal preside di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Esso deve riunirsi tutte le volte che la normativa vigente lo prevede e quando si renda necessario.

Il Collegio dei docenti può ripartirsi per aree disciplinari comuni o affini, articolandosi in dipartimenti. All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio dei docenti elegge un coordinatore per ciascun dipartimento individuato. I dipartimenti si riuniscono di norma almeno una volta ogni due mesi, e ogni volta che il coordinatore di dipartimento o il preside o il Collegio dei docenti lo richieda.

 

Art. 5 Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal preside:

a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell’art. 66 del D.P.R. 417/74 ( ripreso dall’art. 448 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. sopra citato (ripreso dall’art. 440 del D.L. sunnominato);

c) ogni qual volta se ne presenti la necessità.

 

Art. 6 Il Consiglio d’istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il consiglio deve inoltre essere convocato dal presidente ogni qual volta ne facciano richiesta il presidente della giunta esecutiva o almeno un terzo dei componenti il consiglio.

 

Art. 7 La prima convocazione del Consiglio d’istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal preside.

 

Art. 8 Nella prima seduta il Consiglio d’istituto è presieduto dal preside ed elegge a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica del consiglio.

A parità dei voti occorre ripetere la votazione sino a quando uno dei candidati non consegua la maggioranza di cui sopra.

Il consiglio può deliberare di eleggere un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.

 

Art. 9 Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo, di regola, al di fuori dell’orario di lezione e presso le sedi dell’istituto.

 

Art. 10 Le sedute del Consiglio di istituto, della giunta esecutiva, del Collegio dei docenti e dei consigli di classe nella componente allargata sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivamente in carica. Le deliberazioni di tali organi sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8/6/1990 n. 142. Il Consiglio di Istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni. Il Consiglio di Istituto stabilisce, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal Consiglio di Istituto ai rappresentanti del Consiglio Scolastico Distrettuale. Per il mantenimento dell’ordine il Presidente del Consiglio di Istituto esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del Consiglio d’Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

 

Art. 11 La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 416/74, deve avvenire mediante affissione all’albo dell’istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla data di approvazione della delibera. La copia della deliberazione deve restare esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati presso l’ufficio di segreteria e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al preside dal segretario del consiglio; il preside ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione e a consultazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

 

Art. 12 La relazione annuale del Consiglio di istituto al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale, prevista dall’art. 6 ultimo comma del D.P.R. 416/74, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e comunque, nel caso si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal presidente del Consiglio di istituto e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

 

Art. 13 Delle bacheche che si trovano nell’atrio e della sede classica e della sede scientifica, una sarà destinata alla pubblicità delle attività e delle deliberazioni degli organi collegiali, un’altra sarà a disposizione degli studenti.

All’inizio di ogni anno scolastico la giunta esecutiva assegnerà spazi distinti ai vari gruppi di studenti che abbiano rappresentanti in seno al Consiglio di istituto. Un ulteriore spazio sarà assegnato a gruppi non rappresentati.

Ogni documento destinato al settore studenti e la cui affissione sarà autorizzata dal preside, nell’ambito delle sue responsabilità e secondo la normativa vigente, deve essere controfirmato da almeno uno studente responsabile che abbia raggiunto la maggiore età. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione del preside deve essere motivato.

Saranno inoltre a disposizione dei docenti, in entrambe le sedi, appositi spazi per comunicazioni riguardanti qualsiasi argomento o soggetto (con esclusione dei seguenti ambiti: partiti politici, attività commerciali e/o pubblicitarie, controversie o ripicche personali), non sottoposte ad autorizzazione del capo d’istituto. Ogni comunicazione dovrà comunque essere datata e firmata in modo leggibile dal proponente; l’affissione durerà fino ad un massimo di 15 giorni. Il firmatario è responsabile a tutti gli effetti.

 

Art. 14 Le componenti la comunità scolastica (docenti, non docenti, studenti e genitori dei medesimi) hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’istituto.

 

Art. 15 Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolamentate dagli artt. 42, 43, 44, 45 del D.P.R. 416/74 e successive integrazioni (ripresi dagli artt. 12, 13, 14, 15 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico). Ad essi si rinvia per quanto di seguito non riportato.

Le assemblee degli studenti e le assemblee dei genitori possono essere di classe e di istituto. Le assemblee di istituto, in relazione al numero degli alunni (o al numero dei partecipanti, nel caso di assemblee dei genitori) ed alla disponibilità dei locali, possono articolarsi in assemblee di classi parallele o in assemblee di biennio e triennio. L’assemblea di istituto degli studenti e quella dei genitori hanno l’obbligo di darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di istituto.

 

Art. 16 Ai sensi del 4° comma dell’art. 43 e del 2° comma dell’art. 44 del D.P.R. 416/74 (così come del 4° comma dell’art. 13 e del 2° comma dell’art. 15 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico), i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere rispettivamente un Comitato studentesco di istituto ed un Comitato di istituto dei genitori.

Tali comitati non possono interferire nelle competenze specifiche dei consigli di classe e di istituto, avendo funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l’eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio delle esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto (ai sensi della C.M. 274/84 - punto 3).

La prima riunione del Comitato studentesco di istituto è convocata dal preside. Nella prima riunione il Comitato provvede ad eleggere, entro il proprio seno, un presidente e uno o più vicepresidenti. Nella prima seduta il presidente nomina il segretario. Il presidente, i vicepresidenti e il segretario costituiscono un ufficio di presidenza; nell’ufficio di presidenza dovranno essere comunque presenti almeno un rappresentante per ciascuno dei corsi in cui è articolato l’Istituto.

Ai sensi del 4° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e del 1° comma dell’ art. 6 della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, detto Comitato può essere integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, con voto consultivo e non deliberativo. In tale veste, il Comitato studentesco formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative complementari e attività integrative disciplinate dal Titolo VII (Iniziative complementari e attività integrative) del presente Regolamento.

Per lo svolgimento delle sue attività, il Comitato studentesco così integrato adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative, di cui al precedente comma.

Nelle iniziative complementari e attività integrative gestite direttamente dalla scuola, il Comitato studentesco integrato elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l’attuazione del piano.

Per la realizzazione delle iniziative in oggetto, il Comitato studentesco integrato può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercia-lizzazione. Le somme ricavate da tali attività saranno iscritte nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.

 

Art. 17 Alle assemblee studentesche assiste il preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino. Il regolamento d’assemblea non può impedire tali presenze.

Alle assemblee dei genitori di classe e di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’istituto.

 

Art. 18 Ai sensi del D.P.R. 416/74 e dell’art. 13 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico, è consentito lo svolgimento di una assemblea studentesca di istituto ed una di classe nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Per ciascuna assemblea di classe è richiesta la firma di autorizzazione degli insegnanti interessati e comunque la scelta delle ore da dedicare alle dette assemblee deve prevedere una rotazione delle materie; in ogni caso, gli insegnanti devono essere informati anticipatamente. Altra assemblea mensile di classe e di istituto può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee studentesche nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.

Le assemblee dei genitori, che hanno luogo nei locali dell’istituto, si devono svolgere al di fuori dell’orario delle lezioni.

 

Art. 19 L’assemblea studentesca di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside e disposti con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione per evidenti ragioni organizzative, sia della scuola che degli studenti. Il preside preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l’assemblea.

 

Art. 20 La data e l’orario di svolgimento delle assemblee dei genitori, che si svolgano nei locali dell’istituto, devono essere concordati di volta in volta con il preside.

Ogni assemblea di classe dei genitori, che si svolga nei locali dell’istituto, è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe competente.

L’assemblea di istituto dei genitori, che si svolga nei locali dell’edificio scolastico, è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano almeno 200 genitori.

Il preside, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di istituto, autorizza la convocazione dell’assemblea dei genitori e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo dell’istituto, rendendo noto anche l’ordine del giorno.

TITOLO II - DOCENTI E CAPO DI ISTITUTO

 

Art. 21 Sulla base dei commi 1°, 2° dell’art. 395 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e dei commi 4°, 6° dell’art. 38 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, si definisce in questi termini il profilo professionale del personale docente:

1) la funzione docente va intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità;

2) la funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale;

3) il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica;

4) i docenti, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare, essi:

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

 

Art. 22 I docenti realizzeranno il processo didattico-educativo osservando il seguente Codice deontologico:

Pratica didattica

1. I docenti devono assicurarsi che tutti gli allievi siano sempre impegnati in attività didatticamente produttive.

2. I docenti devono apprezzare il lavoro e gli sforzi compiuti dagli allievi concentrando l’attenzione sui loro successi e sulle loro potenzialità piuttosto che sugli insuccessi e i risultati negativi.

3. I docenti devono valutare regolarmente e velocemente il lavoro degli allievi, in particolare nei casi in cui si assegnano dei compiti a casa.

4. I docenti devono attendersi che i loro allievi superino le interrogazioni e gli esami che dovranno sostenere e manifestare loro costantemente tale aspettativa.

5. I docenti devono far conoscere agli allievi gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo, il percorso per raggiungerli, le varie fasi.

6. I docenti devono esprimere la loro offerta formativa, motivare il loro intervento didattico, esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.

7. I docenti devono tenere rapporti positivi con le famiglie in modo che esse conoscano l’offerta formativa e possano esprimere pareri e proposte e collaborare nelle attività.

 

Assistenza Educativa

8. I docenti devono cercare nei limiti del possibile di rendere responsabili gli allievi soprattutto per ciò che riguarda la custodia dei libri, del materiale di documentazione e di ogni altro oggetto di proprietà della scuola, assegnato loro; quando se ne presenti l’opportunità: compiti e responsabilità precise.

9. I docenti devono adottare modelli corretti di relazioni interpersonali ed atteggiamenti di responsabilità nei confronti della scuola.

10. I docenti devono essere disponibili a parlare con i singoli allievi dei loro problemi e mostrare sensibilità verso gli stessi.

 

Gestione della Scuola

11. I docenti devono assicurare il proprio contributo personale per il buon funzionamento della scuola, sia sul versante curricolare, sia su quello del rispetto della disciplina e delle regole del funzionamento d’Istituto.

12. I docenti, a cui sono stati attribuiti compiti di tipo gestionale, devono garantire l’esistenza di procedure di ampia consultazione fra i colleghi e assumere comportamenti professionali nei confronti degli altri docenti.

13. I docenti devono far in modo che la scuola offra agli allievi condizioni di lavoro confortevoli.

 

Comportamento Docenti

14. I docenti devono essere sempre puntuali in tutte le loro funzioni.

15. I docenti devono evitare interventi di tipo sarcastico e offensivo nei confronti degli allievi.

16. I docenti devono cercare di avere buoni rapporti fra di loro ed in ogni caso non devono esprimere giudizi o opinioni negativi/e nei confronti di colleghi in presenza di studenti, genitori o altre persone che non siano i diretti interessati ed in occasioni istituzionali. Le infrazioni doverosamente documentate e testimoniate attiveranno procedimento disciplinare.

17. I docenti devono attenersi all’osservanza del segreto d’ufficio rispetto a quanto discusso e deliberato nei Consigli di classe.

18. I docenti devono tenere un atteggiamento rispettoso anche nei confronti dei superiori e del personale ATA.

19. I docenti non devono coinvolgere gli studenti o le classi in problemi personali o in fatti riguardanti i rapporti fra docenti o fra docenti e Preside. Le infrazioni doverosamente documentate e testimoniate attiveranno procedimenti disciplinari.

 

Art. 23 Per ciascuna classe dell’Istituto è prevista la figura di un docente coordinatore, con i seguenti compiti:

Area strutturale

• Presiede, su delega del Preside, e comunque coordina, i C.d.C., i dipartimenti, i sottodipartimenti, le assemblee di classe, le assemblee per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori, i gruppi di lavoro; la presidenza dei consigli di classe e della assemblea è ad essi delegata qualora il preside non partecipi o nel consiglio di classe non sia presente alcun collaboratore, cui per legge spetta la presidenza;

• attiva e segue procedure speciali quali ad es. alunni H, recuperi, ecc.;

• controlla il registro di classe, le assenze, le giustificazioni e i ritardi;

• offre spiegazioni e materiali sulla normativa;

• controlla i verbali relativi alle riunioni da lui presiedute o coordinate;

• favorisce, sviluppa e sollecita momenti di formazione ed autoformazione in servizio;

• attiva il comitato dei coordinatori (riunioni formali ed informali);

Area funzionale

• informa ed è informato regolarmente dai membri del gruppo;

• propone le scadenze e l’ordine del giorno delle riunioni di: C.d.C., dei dipartimenti, assemblee di classe;

• prepara le riunioni (o.d.g., materiale utile per i partecipanti, ecc.);

• cura il rispetto dei tempi previsti per le riunioni;

• fissa degli obiettivi, con il gruppo, realizzabili e valutabili;

• delega il lavoro che ritiene di non dover svolgere personalmente;

• controlla che le delibere prese vengano attuate;

• programma di concerto con i docenti interessati le prove scritte per ogni mese e cura l’affissione del calendario delle prove nella classe interessata entro il 1° giorno del mese;

 

Area relazionale (psico-ambientale, psico-dinamica, sociale):

• tiene i contatti con le famiglie;

• fa “accoglienza” nei confronti dei “nuovi colleghi”;

• sviluppa, favorisce, sollecita informazioni nei due sensi (c.d.c. e altri organismi interni o esterni) in modo trasparente, tempestivo, costante.

Il coordinatore è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal preside ed è scelto fra i componenti il consiglio di classe.

Il docente prescelto può rifiutarsi di accettare la nomina ma, una volta accettato, si impegna a portare a compimento l’incarico fino al termine dell’anno scolastico.

 

Art. 24 Per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza dei docenti, si fa riferimento a quanto previsto al successivo Titolo IV (Vigilanza).

 

Art. 25 La scuola comunicherà quanto prima, all’inizio dell’anno scolastico, gli orari di ricevimento mattutini e pomeridiani dei docenti.

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro personale ogni comunicazione avuta con la famiglia e nei casi difficili il contenuto della comunicazione. Quando necessario, su deliberazione del consiglio di classe, o, in casi di urgenza, a richiesta del singolo docente, la scuola darà comunicazione scritta alla famiglia per segnalare problemi di particolare gravità sotto il profilo didattico-disciplinare. La comunicazione sarà predisposta dal docente coordinatore e controfirmata dal preside dopo essere stata assunta regolarmente a protocollo. La comunicazione potrà anche semplicemente riguardare la convocazione dei genitori o degli esercenti la patria potestà per comunicazioni verbali da parte del preside o del coordinatore.

 

Art. 26 Le assenze dei docenti sono regolate da apposita normativa nazionale a cui si fa riferimento. Le richieste di congedo ordinario o di permessi brevi, per evidenti motivi organizzativi, dovranno essere presentate per iscritto almeno 3 giorni prima, salvo casi eccezionali.

 

Art. 27 Sulla base dei commi 1°, 2° del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e dei commi 3°, 4° dell’art. 32 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, il capo di istituto assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati; assicura la gestione unitaria dell’istituto nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi.

In particolare, al capo di istituto spetta:

a) la rappresentanza dell’istituto;

b) presiedere il Collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di classe, la giunta esecutiva del Consiglio di istituto;

c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal Consiglio di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il Collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’istituto;

f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

g) coordinare il calendario delle assemblee nell’istituto;

h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative all’istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l’attività di esecuzione delle normative giuridiche riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

 

Art. 28 Nel quadro delle sue prerogative e funzioni, il capo di istituto osserva il seguente Codice deontologico:

1. Deve interpretare la rappresentanza dell’istituto come promozione della elaborazione culturale della scuola e come indicazione al territorio di un chiaro punto di riferimento per la formazione umana e critica dei giovani.

2. Deve ispirare la propria azione all’apprezzamento e alla valorizzazione delle doti umane e professionali dei docenti e del personale A.T.A..

3. Deve sostenere e favorire i processi di maturazione culturale e civile degli studenti.

4. Deve adoperarsi per garantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio degli studenti.

5. Deve improntare le proprie decisioni ai criteri della correttezza, imparzialità e trasparenza.

6. Deve esprimere e comunicare con chiarezza a tutte le componenti dell’istituto il quadro complessivo, le direttrici fondamentali, gli strumenti di attuazione della propria gestione della scuola.

7. Deve garantire le condizioni perché sia compiutamente assicurata la libertà di insegnamento dei docenti, nel quadro degli obblighi di collegialità previsti dalla normativa vigente e compatibilmente con il rispetto del diritto allo studio degli studenti.

8. Deve garantire che abbiano piena attuazione tutti i deliberati adottati dagli organismi collegiali della scuola nel quadro della normativa vigente e nel pieno rispetto della loro libertà decisionale.

9. Deve assicurare un efficace raccordo tra la scuola e l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, garantendo in particolare una integrale e tempestiva trasmissione delle comunicazioni riguardanti i docenti e gli studenti.

10. Deve curare con particolare attenzione la scrupolosa esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti i docenti e gli alunni.

11. Deve vigilare affinché gli uffici di segreteria, la cui gestione è affidata al responsabile amministrativo dell’Istituto, garantiscano uno svolgimento dei servizi secondo quanto previsto dalla “Carta dei Servizi”.

12. Deve adoperarsi perché il clima dei rapporti tra docenti e alunni (assieme alle loro famiglie) sia sereno e costruttivo; nel dirimere eventuali controversie tra gli studenti (o le loro famiglie) e i docenti, dovrà valutare senza pregiudizi di sorta le ragioni degli uni e degli altri.

13. Deve essere sempre puntuale in tutte le sue funzioni.

14. Deve improntare i propri rapporti con docenti, studenti, personale A.T.A., famiglie al rispetto della persona: in nessun caso deve intervenire in modo sarcastico o offensivo nei confronti dei soggetti citati; eventuali giudizi negativi dovranno comunque essere espressi esclusivamente ai diretti interessati ed adeguatamente giustificati. Nel caso di docenti e appartenenti al personale A.T.A., eventuali rilievi dovranno essere espressi esclusivamente negli uffici di presidenza.

 

TITOLO III - ALUNNI

 

Art. 29 A ciascun alunno dell’istituto sono garantiti i seguenti diritti:

• Lo studente ha il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

• La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.

• La scuola tutela il diritto alla riservatezza: ogni informazione sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale potrà essere richiesta dal personale docente e dirigente della scuola esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico.

• Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

• Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad essere informato sul proprio rendimento e a ricevere una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme, nei tempi e nei modi della sua espressione anche per attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

• Lo studente ha il diritto di visionare le correzioni e la valutazione di un compito in classe svolto, prima dell’effettuazione del compito in classe successivo.

• Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

• Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

• Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

• La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

• La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

• L’istituzione scolastica garantisce il diritto di associazione all’interno della scuola e il diritto degli studenti, singoli o associati, a svolgere iniziative all’interno della scuola; favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Le associazioni degli studenti o degli ex-studenti che vorranno riunirsi nei locali dell’Istituto dovranno preventivamente comunicare al C. di I. le finalità e i metodi con cui intendono perseguirle e dovranno chiedere autorizzazione al C.di I. per l’uso dei locali in modo continuativo. Per singoli studenti o gruppi di studenti che intendono riunirsi in modo non continuativo si dà facoltà al Preside o suo delegato di autorizzare l’uso dei locali. I soggetti sopraindicati potranno usufruire dei locali della scuola in ore non coincidenti con le attività curricolari e comunque solo al termine delle lezioni, durante il periodo di attività didattica; senza limitazioni di orario, nei giorni festivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Le autorizzazioni di cui sopra potranno essere concesse compatibilmente con la disponibilità di vigilanza del personale ATA e/o docente e/o del Preside.

 

Art. 30 Ogni alunno dell’istituto riconosce i seguenti doveri:

• Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

• Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

• Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

• Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

• Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

• Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

Art. 31 per quanto concerne il Regolamento di disciplina previsto dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n°249, in via provvisoria si rimanda al R.D. del 4 maggio 1925 n°653 e all’art. n°328 del D.L. del 16 aprile 1994 n°297, in attesa che l’apposita commissione presenti al Consiglio di Istituto proposte di modifica coerenti con il suddetto D.P.R. del 24 giugno 1998 n°249.

 

Art. 32 Gli alunni sono tenuti alla puntualità e alla presenza alle lezioni. Devono inoltre presentarsi a scuola muniti dei testi e di tutto l’occorrente necessario a seguire le lezioni; devono presentarsi alle lezioni di educazione fisica nella tenuta prescritta. Gli alunni durante il cambio dell’insegnante sono tenuti a rimanere in classe.

Gli alunni, per cui siano stati deliberati nei rispettivi consigli di classe dei corsi di recupero, sono tenuti a frequentarli con regolarità, senza alcuna eccezione.

 

Art. 33 Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi se non previa dichiarazione orale, se fatta di persona, o scritta circa i motivi dell’assenza. La dichiarazione deve essere fatta dal padre o da chi ne fa le veci se l’allievo è minore, dall’allievo stesso se maggiorenne. Ai sensi dell’art. 16 R.D. 653/25, il preside può, nonostante tale dichiarazione, ritenere non giustificate le assenze i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili. In tal caso, se l’alunno è minorenne, il preside deve informare il padre o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori chiarimenti; se l’alunno è maggiorenne potrà fornire i chiarimenti di persona.

Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui sopra, il preside ha la facoltà di invitare l’esercente la patria potestà dell’alunno minorenne a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze; se l’alunno è maggiorenne potrà essere invitato dal preside a fornire detti chiarimenti di persona.

In caso di assenze reiterate, la scuola informerà le famiglie, anche degli allievi maggiorenni.

Per le assenze che si prolunghino oltre i cinque giorni, dovute a motivi di salute, gli alunni sono tenuti a presentare la certificazione medica.

Il preside potrà delegare uno o più docenti per ciascuna delle strutture scolastiche nelle quali si articola il Liceo, i quali saranno tenuti a rispettare puntualmente quanto contenuto nei commi precedenti.

Le giustificazioni dovranno essere effettuate sull’apposita scheda fornita annualmente dalla scuola e che i genitori degli alunni minorenni o gli alunni maggiorenni dovranno personalmente ritirare presso la segreteria della scuola depositando la firma alla presenza del personale scolastico a ciò delegato. I suddetti sono inoltre tenuti a portare una fotografia da apporre sulla scheda, la quale servirà all’interno della scuola anche come documento di riconoscimento. Non è ammessa l’utilizzazione di schede di anni precedenti.

 

Art. 34 Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di inizio delle lezioni potranno essere ammessi alle lezioni solo per decisione del preside o dei docenti da lui delegati. Se, per circostanze eccezionali, si trovino nella necessità di uscire prima della fine delle lezioni, si rivolgeranno al preside che valuterà i motivi della richiesta e che potrà anche, a sua discrezione, richiedere la presenza di uno dei genitori cui riaffidare l’allievo se minore. Il preside comunque cercherà di avvisare le famiglie. A discrezione del preside potrà anche essere sufficiente una richiesta telefonica di uno dei genitori.

In ogni caso, le entrate e le uscite fuori orario, dato il carattere di eccezionalità dell’autorizzazione, non potranno essere complessivamente superiori a 8 nel corso dell’anno scolastico.

Qualora, per necessità inderogabili dovute esclusivamente all’orario di arrivo o di partenza dei mezzi pubblici, si creasse per qualche allievo la necessità di entrate o uscite fuori orario, il preside autorizzerà entrate e uscite fuori orario permanenti per un tempo comunque non superiore ai 10 minuti e su richiesta scritta e documentata dei genitori. Di tale autorizzazione verrà data notizia per iscritto nel registro di classe a cura del coordinatore della classe stessa.

 

Art. 35 I locali e gli arredi sono affidati all’educazione e alla civiltà degli allievi; eventuali danni dovranno essere risarciti. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti a riferire al Preside i danni provocati dagli studenti.

 

Art. 36 Gli alunni hanno l’obbligo di portare a conoscenza delle famiglie qualsiasi comunicazione del preside e dei docenti indirizzata alle famiglie. Gli alunni minorenni sono in particolare tenuti ad informare l’esercente la patria potestà circa eventuali variazioni dell’inizio e del termine delle lezioni rispetto all’orario abituale, circa la data e l’orario delle assemblee studentesche, circa gli scioperi del personale docente di cui il preside abbia dato comunicazione. La scuola fornirà dette informazioni alle famiglie tramite gli alunni e anche tramite affissione all’albo dell’istituto di apposito avviso. L’amministrazione scolastica declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione dovuta a dimenticanza o negligenza degli alunni.

 

Art. 37 Nella preparazione e nello svolgimento delle assemblee studentesche di classe e d’istituto deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto la possibilità di esprimere la loro opinione.

 

 

TITOLO IV - VIGILANZA

 

Art. 38 Ai sensi degli artt. 545, 546, 547 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e degli artt. 49, 51 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, il personale ausiliario è inquadrato nella terza qualifica funzionale (collaboratore scolastico ed equiparati) ed esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Cura che le circolari del capo d’istituto vengano trasmesse tempestivamente ai docenti o agli studenti e si assicura personalmente che i docenti firmino per presa visione.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

• sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, anche in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

• concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali del Liceo ad altre sedi anche non scolastiche;

• custodia e sorveglianza, con servizio di portineria e di centralino telefonico, degli ingressi di ciascuna sede del Liceo con apertura e chiusura delle stesse, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento dell’istituto;

• pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi meccanici;

• compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;

• attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio, e simili;

• attività di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica;

• assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;

• compiti relativi all’accensione, alimentazione e spegnimento di apparecchiature semplici di riscaldamento e all’accensione e allo spegnimento degli impianti centralizzati .

 

Art. 39 I collaboratori scolastici disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali loro affidati. In ciascuna sede del Liceo, uno dei collaboratori scolastici svolge anche le funzioni di portiere e di centralinista telefonico (quest’ultima funzione potrà essere attribuita ad altro collaboratore scolastico). Il portiere o un altro collaboratore scolastico designato dovrà assicurarsi, tutte le volte che termini nell’istituto ogni attività, che tutto sia in ordine, ed in particolare dovrà controllare i quadri dell’impianto elettrico e la chiusura accurata delle finestre, soprattutto del piano terra.

Il portiere controlla l’ingresso e l’uscita delle persone e soprattutto cura che non entrino, senza giustificato motivo, estranei nella scuola; vigila altresì che non escano arbitrariamente alunni.

Durante l’orario delle lezioni i collaboratori scolastici non dovranno consentire a persone non autorizzate dal preside l’accesso ai locali loro affidati diversi dalla presidenza, dalla segreteria e dal locale adibito ai colloqui dei docenti con i familiari degli alunni. L’accesso a detti locali sarà consentito solo negli orari previsti.

 

Art. 40 Il collaboratore scolastico cui è affidata la vigilanza su determinati locali dovrà informare immediatamente il preside se nei medesimi qualche scolaresca rimane incustodita e se avvengono incidenti o danni a persone o cose.

 

Art. 41 I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni loro affidati da docenti o dal preside.

 

Art. 42 L’accesso degli alunni nell’istituto è consentito solo nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 965/24, i docenti che hanno lezione nella prima ora devono trovarsi nell’istituto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere all’ingresso dei propri alunni. Il tempo impiegato in tale obbligatorio adempimento è computato nell’orario di servizio ai sensi del par. VII C.M. n. 82/76.

 

Art. 43 Le lezioni iniziano alle ore 8.10. In relazione al monte-orario settimanale delle lezioni , si avranno giorni e classi con orario da 50 minuti e giorni e classi con orario da 60 minuti. Comunque, le riduzioni di orario saranno effettuate in conformità alla normativa vigente e in particolare con riferimento alla C.M. n. 243 del 22 settembre 1979. Durante le lezioni la vigilanza sui propri alunni spetta al docente competente, che è anche responsabile della presenza dei medesimi nel locale dove la lezione ha luogo (aula, laboratorio, palestra, sala per audiovisivi).

Il docente può autorizzare l’uscita di non più di un alunno alla volta e solo se effettivamente necessario; sarà cura del docente controllare che l’alunno rientri dopo un tempo ragionevole.

 

Art. 44 Qualora il docente, per improrogabili motivi, fosse costretto a lasciare momentaneamente l’aula durante la lezione, dovrà affidare la scolaresca ad un collaboratore scolastico che vigilerà sugli alunni fino al rientro dell’insegnante.

 

Art. 45 In caso di allontanamento di un alunno dalla lezione per motivi disciplinari, ai sensi del 1° comma lett. b) art. 19 R.D. 653/25, il docente che ha adottato il provvedimento è tenuto ad annotare detto provvedimento nel registro di classe e ad affidare l’alunno ad un collaboratore scolastico che sarà responsabile della vigilanza sul medesimo; del fatto è opportuno che vengano tempestivamente informati anche il capo d’istituto (o uno dei collaboratori) e il coordinatore della classe.

 

Art. 46 Qualora l’insegnante intenda svolgere la propria lezione in locale diverso dall’aula normalmente assegnata alla classe, lo stesso avrà cura di prelevare la scolaresca e riaccompagnarla al termine della lezione.

Durante gli spostamenti della scolaresca l’obbligo della vigilanza incombe sugli accompagnatori che dovranno anche curare che gli spostamenti degli alunni avvengano in modo silenzioso, ordinato e disciplinato, al fine di non arrecare disturbo alle altre classi.

Per evidenti ragioni organizzative, non è consentito ai docenti di proseguire la propria lezione oltre il suono della campanella.

 

Art. 47 Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno o presso la palestra della sede classica o presso il palazzetto dello sport di Ponte Naia. Nel caso in cui le lezioni si svolgano nella palestra del Liceo classico, gli studenti saranno ammessi soltanto in presenza di almeno un docente. Nel caso in cui le classi debbano raggiungere Ponte Naia, saranno utilizzati gli autobus messi a disposizione dalla competente amministrazione provinciale, con partenza da Piazza Jacopone. Qualora la lezione di educazione fisica abbia luogo nella 1^ ora , gli alunni potranno raggiungere direttamente la palestra o l’autobus in Piazza Jacopone. Se si svolge all’ultima ora, potranno uscire direttamente senza far rientro nell’istituto. Negli altri casi dovranno essere accompagnati dall’Istituto alla palestra dai docenti di educazione fisica e da un collaboratore scolastico della sede scientifica se il rapporto tra docenti e allievi superi la proporzione di uno a quindici. Gli accompagnatori dovranno fare in modo che gli alunni rientrino nell’istituto in tempo utile per la lezione successiva. Gli accompagnatori, ai sensi della C.M. 214/82, nello svolgimento di detto servizio sono soggetti all’obbligo di vigilare gli alunni in affido e alle responsabilità di cui all’art. 2047 C.C., con le limitazioni di cui all’art. 61 L. 312/80.

Gli accompagnatori devono essere forniti di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni.

Ove non fosse possibile organizzare lo spostamento della scolaresca in modo adeguato, potrà essere presa in considerazione l’eventualità di far svolgere le lezioni di educazione fisica anche in ore pomeridiane. All’atto dell’iscrizione dell’alunno minorenne, l’esercente la patria potestà dovrà essere informato dell’eventualità di cui sopra; egli dovrà impegnarsi a fornire il prescritto consenso. Inoltre, le squadre, per esigenze organizzative, potranno essere strutturate in squadre-classe. In questo caso, i genitori saranno preventivamente informati e dovranno sottoscrivere un’apposita scheda con la quale dichiareranno o meno il loro consenso alla costituzione di squadre-classe.

 

Art. 48 Durante l’intervallo di ricreazione la vigilanza sugli alunni sarà esercitata dal personale ausiliario e dai docenti che hanno svolto la lezione nell’ora precedente la ricreazione. I minuti di vigilanza durante la ricreazione vanno computati come servizio effettivo.

 

Art. 49 Ai sensi dell’art. 39 R.D. 965/24, i docenti devono assistere all’uscita dei propri alunni. Il tempo impiegato in tale obbligatorio adempimento è computato, ai sensi del par. VII C.M. 82/76, nell’orario di servizio.

 

Art. 50 Ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, nel Liceo sarà assicurata l’apertura pomeridiana dei locali dell’Istituto che ospitano il corso classico e il corso linguistico. Detti locali saranno a disposizione, in base a un regolamento che sarà appositamente formulato, degli studenti di tutti i corsi che potranno accedervi tramite esibizione del libretto delle giustificazioni con fotografia e dati anagrafici o apposito tesserino predisposto dalla scuola. Il Consiglio di istituto predispone all’inizio dell’anno l’orario di servizio del personale A.T.A. in modo da garantire l’apertura dei locali. La vigilanza dovrà essere assicurata dal personale non docente e da docenti che dichiarino la loro disponibilità, in base a turni predisposti nel Collegio dei docenti. Le ore di esercizio della vigilanza saranno soggette ad incentivazione sulla base delle risorse a disposizione della scuola sull’apposito fondo.

 

Art 51 Le uscite organizzate di scolaresche durante la mattina per attività facoltative previste dagli ordinamenti vigenti e deliberate dai competenti organi saranno autorizzate solo previo accertamento da parte del preside della volontaria disponibilità di un congruo numero di docenti ed eventualmente di collaboratori scolastici come accompagnatori. Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti di polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli accompagnatori, nello svolgimento di tale servizio, sono soggetti all’obbligo della vigilanza sugli alunni e alle responsabilità di cui all’art. 2047 C.C., con le limitazioni di cui all’art. 61 L. 312/80.

Della uscita di alunni minorenni dovranno essere avvertite le famiglie nei termini previsti; comunque l’uscita sarà consentita solo dietro autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

 

Art. 52 In occasione delle assemblee studentesche di istituto, di cui agli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416/74 e successive integrazioni (ripresi dagli artt. 12, 13. 14 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico), gli alunni che non intendono assistervi non possono trattenersi nei locali dell’Istituto.

La scuola declina ogni e qualsiasi respon-sabilità in caso di danni causati e/o subiti dagli alunni che escono dall’Istituto in tali occasioni.

Le famiglie saranno preventivamente informate, tramite gli alunni stessi, della data e del luogo di svolgimento dell’assemblea. Della convocazione dell’assemblea verrà anche data notizia mediante affissione all’albo dell’Istituto dell’atto previsto dalla C.M. 312/79.

 

 

TITOLO V - BIBLIOTECA

 

ART. 53 La biblioteca del Liceo “Jacopone da Todi” è strutturata in due sezioni: la prima, presso la sede dei corsi classico e linguistico, raccoglie i volumi che storicamente il Liceo Classico ha acquisito dalla sua fondazione ad oggi e si specializza per il futuro nei settori umanistici e linguistico-letterari; la seconda, presso la sede del corso scientifico, risulta storicamente legata all’annesso Liceo Scientifico e si specializza per il futuro nei settori scientifici e matematici.

Per quanto riguarda la sezione della biblioteca situata presso la sede classica, oltre l’orario di apertura mattutino, è prevista l’apertura il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

 

Art. 54 Dirigente della biblioteca e responsabile è il docente a tale scopo assegnato ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 416/74. Ove detti docenti a disposizione dell’Istituto siano in numero superiore ad uno, il preside individua e nomina il responsabile che provvederà ad organizzare il servizio.

 

Art. 55 La biblioteca dell’Istituto, in ciascuna delle sue due sezioni, si articola nei seguenti settori:

1. Materiale librario e pubblicazioni (diviso in una parte centrale e in parti specializzate per singole discipline);

2. Videoteca (films e nastri video);

3. Discoteca e nastroteca;

4. Programmi didattici per computers su supporti vari (floppy-disks o CD Rom).

Per quanto riguarda la divisione del 1° settore, la parte centrale di consultazione è costituita dalle grandi opere generali, enciclopedie non specializzate per singole materie ed opere non immediatamente riferibili ad una materia specifica. Le parti specializzate contengono i volumi e le riviste che riguardano esclusivamente specifiche materie.

 

Art. 56 La biblioteca del Liceo “Jacopone da Todi” si propone i seguenti scopi:

a) fornire alle persone indicate al successivo art. 57 un servizio di supporto culturale, bibliografico e di consultazione;

b) offrire ai docenti la possibilità di un continuo aggiornamento professionale.

 

Art. 57 Sono autorizzati a servirsi della biblioteca, con le modalità di cui ai successivi articoli, il preside, il personale docente e non docente, gli studenti, i genitori degli alunni e gli iscritti all’ Associazione degli ex-allievi.

 

Art. 58 I servizi della biblioteca sono gratuiti.

 

Art. 59 Tutti i volumi e le riviste della biblioteca devono essere iscritti o nell’inventario generale dei beni mobili o nel registro del materiale di facile consumo.

Sono ammessi al prestito a domicilio solo i volumi registrati tra il materiale di facile consumo.

Non sono ammessi al prestito le riviste e i volumi iscritti nell’inventario generale dei beni mobili in dotazione all’Istituto.

Il materiale multimediale di cui ai punti 2°, 3°, 4° dell’art. 55 non è ammesso al prestito.

 

Art. 60 Il preside affiderà la cura e la custodia del materiale bibliografico dell’Istituto al docente bibliotecario con le modalità previste dall’art. 17 del D.I. 28/5/75.

 

Art. 61 Il docente bibliotecario dovrà segnare su apposito registro ogni operazione di prestito o di restituzione riguardante i soggetti ammessi; dovrà altresì segnalare immediatamente al preside eventuale materiale in affido danneggiato o mancante.

 

Art. 62 In caso di smarrimento di materiale librario, la scuola si riserva di chiedere ai responsabili di reintegrare il materiale mancante o con uguali volumi nuovi o con volumi di pari interesse scientifico e di pari valore venale.

 

Art. 63 Il preside affiderà al docente bibliotecario, con la stessa procedura di cui all’art. 60, tutto il materiale di cui ai punti 1°, 2°, 3°, 4° dell’art. 55.

Il docente bibliotecario curerà il servizio di biblioteca con le modalità e le responsabilità descritte negli artt. 57-58-59-61.

Il docente bibliotecario ha inoltre i seguenti compiti:

a) curare la funzionalità del servizio lettura, prestito e consultazione;

b) agevolare la consultazione dei volumi e delle riviste da parte dei lettori;

c) essere in grado di avere un quadro esatto ed aggiornato dell’andamento del servizio: situazione inventariale, andamento giornaliero dei prestiti e delle consultazioni, ritardi nelle restituzioni (da sollecitare opportunamente);

d) avvertire tempestivamente il capo d’istituto circa eventuali danni al materiale, eventuali volumi e riviste mancanti e mancate restituzioni.

 

Art. 64 Il Consiglio d’istituto esprimerà una commissione referente di biblioteca costituita da:

1) preside;

2) responsabile amministrativo;

3) docente bibliotecario;

4) un rappresentante dei docenti;

5) un rappresentante dei genitori;

6) un rappresentante degli studenti.

Il responsabile amministrativo fa parte di detta commissione in veste di esperto contabile dell’istituto e in qualità di rappresentante del personale non docente; il docente bibliotecario fa parte in qualità di esperto della biblioteca; i rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli studenti vengono eletti a maggioranza dal Consiglio d’istituto nel suo seno.

 

Art. 65 La commissione referente per la biblioteca di cui al precedente articolo, ferme restando la piena autonomia decisionale del Consiglio d’istituto e del Collegio dei docenti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze:

a) avanzerà ogni proposta che ritenga idonea a migliorare l’efficienza del servizio di biblioteca per perseguire le finalità di cui all’art. 56;

b) relazionerà su eventuali problemi inerenti al servizio di biblioteca che le verranno prospettati;

c) redigerà alla fine di ogni anno scolastico una relazione, da presentare al Consiglio d’istituto, sull’attività della biblioteca, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio.

 

Art. 66 Tutte le proposte di acquisto di nuovi libri e riviste, così come di films e nastri video, dischi, cd audio e nastri audio, floppy-disks e cd Rom, verranno inoltrate dalla giunta esecutiva al Consiglio di istituto fornite del parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei docenti.

Proposte di acquisto potranno essere formulate anche da studenti e genitori.

 

 

 

 

TITOLO VI - LABORATORI

 

Art. 67 Il Liceo “Jacopone da Todi” è dotato dei seguenti laboratori:

a) laboratorio di fisica, chimica e scienze (sede classica);

b) laboratorio di fisica (sede scientifica);

c) laboratorio di chimica e scienze (sede scientifica);

d) laboratorio di informatica (sede classica e scientifica);

e) laboratorio di lingue (sede scientifica).

La direzione dei laboratori è affidata dal preside, con le modalità previste dall’art. 17 D.I. 28.5.75, rispettivamente ad un docente di fisica, ad un docente di scienze e chimica, ad un docente esperto di informatica e ad un docente di lingue.

 

Art. 68 Ai sensi dell’art. 17 D.I. 28.5.75, il preside affiderà ad uno dei docenti di cui al precedente articolo 67 la custodia del materiale mediante elenchi descrittivi redatti in doppio esemplare sottoscritti dal preside e dal docente sub-consegnatario che risponde della custodia del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale. Il docente, quando cessi di far parte dell’istituto, ha l’obbligo di effettuare la riconsegna al preside del materiale avuto in custodia.

 

Art. 69 Il direttore sovrintende al laboratorio che gli è stato affidato e ne è responsabile.

Egli è tenuto ad informare tempestivamente il preside circa eventuali danni o scomparsa del materiale affidatogli.

 

Art. 70 Il direttore propone ai competenti organi, di concerto con gli altri docenti della materia, l’elenco delle nuove apparecchiature da acquistare e del materiale di facile consumo necessario al funzionamento dei laboratori stessi.

 

Art. 71 Ai sensi degli artt. 545, 546, 547 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e degli artt. 49, 51 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, l’assistente tecnico è inquadrato nella quarta qualifica funzionale (assistente amministrativo ed equiparati) ed esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.

E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. In questi ambiti provvede:

• alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;

• al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino.

In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative di specifiche di formazione e aggiornamento.

Ove non venga assegnato ad uno dei corsi un assistente tecnico, detti compiti saranno assolti, nei limiti del possibile, dal direttore di ciascun laboratorio.

 

Art. 72 Per il funzionamento di ciascun laboratorio viene proposto dai docenti responsabili apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di istituto. Una volta approvato, il regolamento diviene parte integrante del Regolamento di istituto. Eventuali modificazioni dei regolamenti suddetti non comportano modificazioni al Regolamento di istituto.

 

Art. 73 In assenza dell’assistente tecnico, ciascun docente, che deve servirsi delle apparecchiature e attrezzature dei laboratori, è tenuto alla preparazione delle esercitazioni pratiche, al riordino del materiale usato per gli esperimenti e del banco di lavoro, alla esatta scomposizione e ricomposizione delle apparecchiature usate e alla loro ordinata ricollocazione negli appositi spazi.

In caso di nomina di un assistente tecnico, tali competenze verranno a lui attribuite.

I docenti che si servono dei laboratori e l’assistente tecnico sono tenuti ad informare tempestivamente il direttore del laboratorio circa eventuali danni alle apparecchiature e circa eventuale materiale mancante.

 

Art. 74 La pulizia dei locali adibiti a laboratori è affidata al personale ausiliario dell’istituto.

 

Art. 75 L’accesso degli alunni nei laboratori è consentito solo se accompagnati da un professore o da persona autorizzata.

 

Art. 76 Eventuali danni causati alle attrezzature o al materiale di facile consumo dovuti a negligenza, imperizia o dolo dovranno essere risarciti alla scuola dai responsabili del danno.

 

Art. 77 E’ consentito l’accesso ai laboratori scientifici solo alle persone autorizzate e di concerto con il direttore medesimo.

 

 

TITOLO VII - INIZIATIVE COMPLEMENTARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

 

Art. 78 Ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, l’istituto promuove e valuta, in relazione all’età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

Le iniziative integrative saranno finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e saranno attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche.

A richiesta degli studenti la scuola potrà destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

 

Art. 79 Le iniziative complementari e le attività integrative si potranno svolgere di norma nel pomeriggio, e comunque in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. A tal fine, come già specificato nell’art. 50 del presente Regolamento, la scuola assicurerà l’apertura pomeridiana dei locali che ospitano il corso classico e il corso linguistico, secondo le modalità previste dal Consiglio di istituto. Si ribadisce altresì che l’orario di servizio del personale A.T.A. dovrà tener conto di tali iniziative, secondo le opportune deliberazioni del Consiglio di istituto ad inizio dell’anno scolastico.

 

Art. 80 L’Istituto favorirà tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborerà con gli enti locali, con le associazioni degli allievi e degli ex-allievi, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che potrà comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, potrà riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

Le amministrazioni statali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione Umbria, il Comune di Todi, istituzioni pubbliche e private potranno assegnare alla scuola somme per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente titolo del Regolamento di istituto.

L’accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio di istituto, è subordinata al parere favorevole del Comitato studentesco.

In ogni caso, l’Istituto non accetta finanziamenti sotto nessuna forma da enti, aziende e persone che abbiano subito condanne o siano soggette ad indagini da parte della Magistratura, finché il procedimento giudiziario non avrà portato al proscioglimento o all’assoluzione.

 

Art. 81 Le iniziative di cui agli artt. 78, 79, 80 sono deliberate dal Consiglio di istituto, che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative della scuola.

Le iniziative complementari, che ai sensi del 2° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l’eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.

Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio dell’istituto, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.

 

Art. 82 A tutte le attività possono assistere il preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino.

Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal preside a prestare servizio volontario.

 

Art. 83 Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente titolo del Regolamento di istituto si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola del 4 agosto 1995, secondo quanto previsto dal progetto dell’iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d’istituto.

Ove sussista la necessaria copertura finanziaria, potranno essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di particolare qualificazione.

 

Art. 84 Le iniziative di cui al presente titolo del Regolamento di istituto possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal preside, salva tempestiva ratifica del Consiglio di istituto.

 

Art. 85 Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevederà esplicitamente la durata massima di concessione in uso dei locali; le principali modalità d’uso; i vincoli nell’uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell’iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all’igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all’uso e al prolungamento dell’orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all’uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo d’istituto ai sensi dell’art. 84 del presente Regolamento.

Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell’ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricadrà sugli organi dell’associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell’autorità scolastica e del personale della scuola.

 

TITOLO VIII – USO DELLE

MACCHINE FOTOCOPIATRICI

 

Art. 86 L’uso delle macchine fotocopiatrici è gratuito per i docenti per le fotocopie relative ai testi dei compiti in classe ed esercitazioni ad essi connesse. L’uso delle macchine fotocopiatrici è comunque gratuito per i docenti in relazione ad attività diverse dai compiti in classe, ma in ogni caso connesse all’attività didattica, nella misura di n. 2 fotocopie al mese (per ciascuno alunno) per i docenti di lingua straniera, e di n. 1 fotocopia al mese (per ciascuno alunno) per i docenti di tutte le altre discipline.

All’inizio dell’anno scolastico ciascun docente riceverà un tesserino con banda magnetica che consentirà l’effettuazione di un numero di fotocopie pari a quello spettante in vbase a quanto previstoi al comma precedente.

Art. 87 Per tutte le richieste di fotocopie eccedenti le quantità regolate dall’art. 86, i docenti potranno

utilizzare appositi tesserini con banda magnetica; ciascun tesserino, opportunamente numerato, consentirà l’effettuazione di n. 50 fotocopie, al costo di € 3,00 o di n. 100 fotocopie al costo di € 6,00.

Gli studenti non potranno in alcun caso richiedere fotocopie a titolo gratuito ed utilizzeranno esclusivamente i tesserini di cui al capoverso precedente, secondo le modalità già indicate. Le fotocopie dovranno essere fatte nel rispetto delle vigenti leggi sull’editoria.

Tutte le fotocopie verranno eseguite direttamente dagli interessati sulle macchine fotocopiatrici PREMESSA

a loro destinate, senza intervento di personale ausiliario della scuola.