Regolamento d'Istituto

Documento che stabilisce le regole per il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(deliberato dal Consiglio di Istituto in data 3 marzo 2023)

 

Il Regolamento d’Istituto, previsto dall’art. 6 D.P.R. 416/74 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 - Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scolastici”, oltre che dal D.P.R. 249/1998 e dal D.P.R. 235/2007, è finalizzato a facilitare l’ordinato svolgimento della vita della comunità scolastica nel rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli componenti.

Il Regolamento rappresenta una manifestazione di autonomia dell’Istituto ma è fonte subordinata rispetto alla normativa vigente; non può quindi essere in contrasto con essa ed è ad essa vincolato.

Il Regolamento è adottato dall’Istituto nella sua articolazione complessiva, comprendente la Sede centrale – in Largo Martino I, 1 – e le sedi di Via Roma e di Via Cesia.

 

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima, e salvo casi di urgenza, non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata di regola tramite posta elettronica contenente l’avviso di convocazione che deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, inserito in apposito registro a pagine numerate; tale registro è archiviato digitalmente dalla Segreteria digitale della scuola.

Art. 2 Ciascuno degli organi collegiali programma nel tempo le attività di propria competenza allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. Nel caso in cui un organo debba deliberare su argomento che richieda il parere, vincolante o non vincolante, di altri organi, sarà cura del capo d’Istituto - ai sensi del 1° comma art. 3 D.P.R. 417/74 - programmare e coordinare nel tempo e nelle modalità le attività degli organi consultivi e deliberanti in modo da realizzare un corretto iter procedurale.

Art. 3 Il consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico di sua iniziativa o a richiesta motivata del coordinatore o della maggioranza dei membri, escluso dal computo il presidente. Il consiglio di classe si riunisce tutte le volte che la normativa vigente lo prevede e quando si renda necessario. In ogni caso, quando il consiglio di classe sia “allargato” alle componenti allievi e genitori, la scuola provvederà ad una tempestiva comunicazione. Qualora i consigli di classe si protraggano oltre l’orario previsto per più di quindici minuti, i presidenti sono tenuti ad aggiornarli ad altra data.

Art. 4 Il Collegio dei docenti è convocato dal dirigente scolastico di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Esso deve riunirsi tutte le volte che la normativa vigente lo prevede e quando si renda necessario.

Il Collegio dei docenti può ripartirsi per aree disciplinari comuni o affini, articolandosi in dipartimenti. All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio dei docenti elegge un coordinatore per ciascun dipartimento individuato. I dipartimenti si riuniscono di norma almeno una volta ogni due mesi, e ogni volta che il coordinatore di dipartimento o il dirigente scolastico o il Collegio dei docenti lo richieda.

 

Art. 5 Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal dirigente scolastico:

a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell’art. 66 del D.P.R. 417/74 (ripreso dall’art. 448 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione, del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi del D. Lgs. del 16/04/1994 n. 297, in particolare gli artt. 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438, 439 e 440, richiamati ed applicabili, a seconda dei casi, in tutto o in parte all’anno scolastico di prova e di formazione del personale docente; della Legge del 13/07/2015 n. 107, art. 1, commi da 96 a 99 e da 115 a 120, i quali prevedono le assunzioni in ruolo del personale docente della scuola e disciplinano ex novo l’anno scolastico di prova e di formazione del personale docente; del Decreto MIUR del 27/10/2015 n. 850, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 118, della Legge del 13/07/2015 n. 107, con cui sono stati individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di prova e di formazione.

 

Art. 6 Il Consiglio d’Istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il consiglio deve inoltre essere convocato dal presidente ogni qual volta ne facciano richiesta il presidente della giunta esecutiva o almeno un terzo dei componenti il consiglio.

Art. 7 La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal dirigente scolastico. 

Art. 8 Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica del consiglio. A parità dei voti occorre ripetere la votazione sino a quando uno dei candidati non consegua la maggioranza di cui sopra. Il consiglio può deliberare di eleggere un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.

Art. 9 Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo, di regola, al di fuori dell’orario di lezione e presso le sedi dell’Istituto.

Art. 10 Le sedute del Consiglio di Istituto, della giunta esecutiva, del Collegio dei docenti e dei consigli di classe nella componente allargata sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivamente in carica. Le deliberazioni di tali organi sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8/6/1990 n. 142. Il Consiglio di Istituto stabilisce nel proprio Regolamento le modalità di ammissione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni. Il Consiglio di Istituto stabilisce, nel proprio Regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Per il mantenimento dell’ordine il Presidente del Consiglio di Istituto esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del Consiglio d’Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

 

Art. 11 La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 416/74, deve avvenire mediante affissione all’albo pretorio on line dell’Istituto della copia integrale - sottoscritta dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla data di approvazione della delibera. La copia della deliberazione deve restare esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati presso l’ufficio di segreteria, archiviati digitalmente, e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al dirigente scolastico dal segretario del consiglio; il dirigente scolastico ne dispone la pubblicazione digitale immediata. Non sono soggetti a pubblicazione né a consultazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 12 Organo interno di garanzia

E’ istituito presso l’Istituto un Organo di garanzia al quale possono essere inoltrati ricorsi, da parte degli studenti e/o dei loro genitori, avverso le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla comunità scolastica.

Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse l’Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente Regolamento.

L’Organo di garanzia è composto da: un docente, nominato dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei docenti; uno studente designato dal Comitato studentesco; un genitore designato dal Consiglio di Istituto; il Dirigente scolastico che lo presiede. Si veda, inoltre, l’art. 19 dell’allegato Regolamento di disciplina per gli studenti.

 

Art. 13 Le componenti la comunità scolastica (Docenti, Personale ATA, studenti e genitori dei medesimi) hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituto.

Art. 14 Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolamentate dagli artt. 42, 43, 44, 45 del D.P.R. 416/74 e successive integrazioni (ripresi dagli artt. 12, 13, 14, 15 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico). Ad essi si rinvia per quanto di seguito non riportato.

Le assemblee degli studenti e le assemblee dei genitori possono essere di classe e di Istituto. Le assemblee di Istituto, in relazione al numero degli alunni (o al numero dei partecipanti, nel caso di assemblee dei genitori) ed alla disponibilità dei locali, possono articolarsi in assemblee di classi parallele o in assemblee di biennio e triennio. L’assemblea di Istituto degli studenti e quella dei genitori hanno l’obbligo di darsi un Regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.

 

Art. 15 Ai sensi del 4° comma dell’art. 43 e del 2° comma dell’art. 44 del D.P.R. 416/74 (così come del 4° comma dell’art. 13 e del 2° comma dell’art. 15 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico), i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere rispettivamente un Comitato studentesco di Istituto ed un Comitato di Istituto dei genitori.

Tali comitati non possono interferire nelle competenze specifiche dei consigli di classe e di Istituto, avendo funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l’eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio delle esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di Istituto (ai sensi della C.M. 274/84 - punto 3).

La prima riunione del Comitato studentesco di Istituto è convocata dal dirigente scolastico. Nella prima riunione il Comitato provvede ad eleggere, entro il proprio seno, un presidente e uno o più vicepresidenti. Nella prima seduta il presidente nomina il segretario. Il presidente, i vicepresidenti e il segretario costituiscono un ufficio di presidenza; nell’ufficio di presidenza dovranno essere comunque presenti almeno un rappresentante per ciascuno dei corsi in cui è articolato l’Istituto.

Ai sensi del 4° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e del 1° comma dell’art. 6 della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, detto Comitato può essere integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, con voto consultivo e non deliberativo. In tale veste, il Comitato studentesco formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative complementari e attività integrative disciplinate dal Titolo VII (Iniziative complementari e attività integrative) del presente Regolamento.

Per lo svolgimento delle sue attività, il Comitato studentesco così integrato adotta un Regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative, di cui al precedente comma.

Nelle iniziative complementari ed attività integrative gestite direttamente dalla scuola, il Comitato studentesco integrato elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di Istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l’attuazione del piano.

Per la realizzazione delle iniziative in oggetto, il Comitato studentesco integrato può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività saranno iscritte nel bilancio dell’Istituto, con vincolo di destinazione.

 

Art. 16 Alle assemblee studentesche assiste il dirigente scolastico o un suo delegato e i docenti che lo desiderino. Il Regolamento d’assemblea non può impedire tali presenze.

Alle assemblee dei genitori di classe e di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’Istituto.

 

Art. 17 Ai sensi del D.P.R. 416/74 e dell’art. 13 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico, è consentito lo svolgimento di una assemblea studentesca di Istituto ed una di classe nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Per ciascuna assemblea di classe è richiesta la firma di autorizzazione degli insegnanti interessati e comunque la scelta delle ore da dedicare alle dette assemblee deve prevedere una rotazione delle materie; in ogni caso, gli insegnanti devono essere informati anticipatamente. Altra assemblea mensile di classe e di Istituto può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee studentesche nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale delibera regionale sul calendario scolastico.

Le assemblee dei genitori, che hanno luogo nei locali dell’Istituto, si devono svolgere al di fuori dell’orario delle lezioni.

 

Art. 18 L’assemblea studentesca di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico e disposti con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione per evidenti ragioni organizzative, sia della scuola che degli studenti. Il dirigente scolastico preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l’assemblea.

 

Art. 19 La data e l’orario di svolgimento delle assemblee dei genitori, che si svolgano nei locali dell’Istituto, devono essere concordati di volta in volta con il dirigente scolastico

Ogni assemblea di classe dei genitori, che si svolga nei locali dell’Istituto, è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe competente.

L’assemblea di Istituto dei genitori, che si svolga nei locali dell’edificio scolastico, è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano almeno 200 genitori.

Il dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione dell’assemblea dei genitori e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante pubblicazione di avviso all’albo pretorio on line dell’Istituto, rendendo noto anche l’ordine del giorno.

 

TITOLO II - DOCENTI E CAPO DI ISTITUTO

Art. 20 Sulla base dei commi 1°, 2° dell’art. 395 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e dei commi 4°, 6° dell’art. 38 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, si definisce in questi termini il profilo professionale del personale docente:

1) la funzione docente va intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità;

2) la funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale;

3) il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica;

4) i docenti, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare, essi:

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

 

Art. 21 I docenti realizzeranno il processo didattico-educativo osservando il seguente Codice deontologico:

 

Pratica didattica

1. I docenti devono assicurarsi che tutti gli allievi siano sempre impegnati in attività didatticamente produttive.

2. I docenti devono apprezzare il lavoro e gli sforzi compiuti dagli allievi concentrando l’attenzione sui loro successi e sulle loro potenzialità piuttosto che sugli insuccessi e i risultati negativi.

3. I docenti devono valutare regolarmente e velocemente il lavoro degli allievi, in particolare nei casi in cui si assegnano dei compiti a casa.

4. I docenti devono attendersi che i loro allievi superino le interrogazioni e gli esami che dovranno sostenere e manifestare loro costantemente tale aspettativa.

5. I docenti devono far conoscere agli allievi gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo, il percorso per raggiungerli, le varie fasi.

6. I docenti devono esprimere la loro offerta formativa, motivare il loro intervento didattico, esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.

7. I docenti devono tenere rapporti positivi con le famiglie in modo che esse conoscano l’offerta formativa e possano esprimere pareri e proposte e collaborare nelle attività.

 

Assistenza Educativa

8. I docenti devono cercare nei limiti del possibile di rendere responsabili gli allievi soprattutto per ciò che riguarda la custodia dei libri, del materiale di documentazione e di ogni altro oggetto di proprietà della scuola, assegnato loro; quando se ne presenti l’opportunità: compiti e responsabilità precise.

9. I docenti devono adottare modelli corretti di relazioni interpersonali ed atteggiamenti di responsabilità nei confronti della scuola.

10. I docenti devono essere disponibili a parlare con i singoli allievi dei loro problemi e mostrare sensibilità verso gli stessi.

 

Gestione della Scuola

11. I docenti devono assicurare il proprio contributo personale per il buon funzionamento della scuola, sia sul versante curricolare, sia su quello del rispetto della disciplina e delle regole del funzionamento d’Istituto.

12. I docenti, a cui sono stati attribuiti compiti di tipo gestionale, devono garantire l’esistenza di procedure di ampia consultazione fra i colleghi e assumere comportamenti professionali nei confronti degli altri docenti.

13. I docenti devono far in modo che la scuola offra agli allievi condizioni di lavoro confortevoli.

 

Comportamento Docenti

14. I docenti devono essere sempre puntuali in tutte le loro funzioni.

15. I docenti devono evitare interventi di tipo sarcastico e offensivo nei confronti degli allievi.

16. I docenti devono cercare di avere buoni rapporti fra di loro ed in ogni caso non devono esprimere giudizi o opinioni negativi/e nei confronti di colleghi in presenza di studenti, genitori o altre persone che non siano i diretti interessati ed in occasioni istituzionali. Le infrazioni doverosamente documentate e testimoniate attiveranno procedimento disciplinare.

17. I docenti devono attenersi all’osservanza del segreto d’ufficio rispetto a quanto discusso e deliberato nei Consigli di classe.

18. I docenti devono tenere un atteggiamento rispettoso anche nei confronti dei superiori e del personale ATA.

19. I docenti non devono coinvolgere gli studenti o le classi in problemi personali o in fatti riguardanti i rapporti fra docenti o fra docenti e dirigente scolastico. Le infrazioni doverosamente documentate e testimoniate attiveranno procedimenti disciplinari.

 

Art. 22 Per ciascuna classe dell’Istituto è prevista la figura di un docente coordinatore, con i seguenti compiti:

Area strutturale

• Presiede, su delega del dirigente scolastico, e comunque coordina, i C.d.C., i dipartimenti, i sottodipartimenti, le assemblee di classe, le assemblee per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori, i gruppi di lavoro; la presidenza dei consigli di classe e della assemblea è ad essi delegata qualora il dirigente scolastico non partecipi o nel consiglio di classe non sia presente alcun collaboratore del dirigente, cui per legge spetta la presidenza;

• attiva e segue procedure speciali quali ad es. alunni con BES, recuperi, ecc.;

• controlla il registro di classe, le assenze, le giustificazioni e i ritardi;

• offre spiegazioni e materiali sulla normativa;

• controlla i verbali relativi alle riunioni da lui presiedute o coordinate;

• favorisce, sviluppa e sollecita momenti di formazione ed autoformazione in servizio;

• attiva il comitato dei coordinatori (riunioni formali ed informali);

Area funzionale

• informa ed è informato regolarmente dai membri del gruppo;

• propone le scadenze e l’ordine del giorno delle riunioni di: C.d.C., dei dipartimenti, assemblee di classe;

• prepara le riunioni (o.d.g., materiale utile per i partecipanti, ecc.);

• cura il rispetto dei tempi previsti per le riunioni;

• fissa degli obiettivi, con il gruppo, realizzabili e valutabili;

• delega il lavoro che ritiene di non dover svolgere personalmente;

• controlla che le delibere prese vengano attuate;

• programma di concerto con i docenti interessati le prove scritte per ogni mese.

 

Area relazionale (psico-ambientale, psico-dinamica, sociale):

• tiene i contatti con le famiglie;

• fa “accoglienza” nei confronti dei “nuovi colleghi”;

• sviluppa, favorisce, sollecita informazioni nei due sensi (c.d.c. e altri organismi interni o esterni) in modo trasparente, tempestivo, costante.

Il coordinatore è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal dirigente scolastico ed è scelto fra i componenti il consiglio di classe.

Il docente prescelto può rifiutarsi di accettare la nomina ma, una volta accettato, si impegna a portare a compimento l’incarico fino al termine dell’anno scolastico.

 

Art. 23 Per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza dei docenti, si fa riferimento a quanto previsto al successivo Titolo IV (Vigilanza).

Art. 24 La scuola comunicherà quanto prima, all’inizio dell’anno scolastico, gli orari di ricevimento mattutini e pomeridiani dei docenti.

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro personale ogni comunicazione avuta con la famiglia e nei casi difficili il contenuto della comunicazione. Quando necessario, su deliberazione del consiglio di classe, o, in casi di urgenza, a richiesta del singolo docente, la scuola darà comunicazione scritta alla famiglia per segnalare problemi di particolare gravità sotto il profilo didattico-disciplinare. La comunicazione sarà predisposta dal docente coordinatore e controfirmata dal preside dopo essere stata assunta regolarmente a protocollo. La comunicazione potrà anche semplicemente riguardare la convocazione dei genitori o degli esercenti la patria potestà per comunicazioni verbali da parte del preside o del coordinatore.

 

Art. 25 Le assenze dei docenti sono regolate da apposita normativa contrattuale a cui si fa riferimento. Le richieste di congedo ordinario o di permessi brevi, per evidenti motivi organizzativi, dovranno essere presentate per iscritto almeno 3 giorni prima, salvo casi eccezionali.

Art. 26 Sulla base del D. Lgs. n. 165/2001, art. 25 il capo di Istituto assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati; assicura la gestione unitaria dell’Istituto nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi.

In particolare, al dirigente scolastico spetta:

a) la legale rappresentanza dell’Istituto;

b) presiedere il Collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di classe, la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, l’Organo interno di garanzia;

c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal Consiglio di Istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il Collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’Istituto;

f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

g) coordinare il calendario delle assemblee nell’Istituto;

h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative all’Istituto;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l’attività di esecuzione delle normative giuridiche riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

 

Art. 27 Nel quadro delle sue prerogative e funzioni, il capo di Istituto osserva il seguente Codice deontologico:

1. Deve interpretare la rappresentanza dell’Istituto come promozione della elaborazione culturale della scuola e come indicazione al territorio di un chiaro punto di riferimento per la formazione umana e critica dei giovani.

2. Deve ispirare la propria azione all’apprezzamento e alla valorizzazione delle doti umane e professionali dei docenti e del personale A.T.A.

3. Deve sostenere e favorire i processi di maturazione culturale e civile degli studenti.

4. Deve adoperarsi per garantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio degli studenti.

5. Deve improntare le proprie decisioni ai criteri della correttezza, imparzialità e trasparenza.

6. Deve esprimere e comunicare con chiarezza a tutte le componenti dell’Istituto il quadro complessivo, le direttrici fondamentali, gli strumenti di attuazione della propria gestione della scuola.

7. Deve garantire le condizioni perché sia compiutamente assicurata la libertà di insegnamento dei docenti, nel quadro degli obblighi di collegialità previsti dalla normativa vigente e compatibilmente con il rispetto del diritto allo studio degli studenti.

8. Deve garantire che abbiano piena attuazione tutti i deliberati adottati dagli organismi collegiali della scuola nel quadro della normativa vigente e nel pieno rispetto della loro libertà decisionale.

9. Deve assicurare un efficace raccordo tra la scuola e l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, garantendo in particolare una integrale e tempestiva trasmissione delle comunicazioni riguardanti i docenti e gli studenti.

10. Deve curare con particolare attenzione la scrupolosa esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti i docenti e gli alunni.

11. Deve vigilare affinché gli uffici di segreteria, la cui gestione è affidata al responsabile amministrativo dell’Istituto, garantiscano uno svolgimento dei servizi secondo quanto previsto dalla “Carta dei Servizi”.

12. Deve adoperarsi perché il clima dei rapporti tra docenti e alunni (assieme alle loro famiglie) sia sereno e costruttivo; nel dirimere eventuali controversie tra gli studenti (o le loro famiglie) e i docenti, dovrà valutare senza pregiudizi di sorta le ragioni degli uni e degli altri.

13. Deve essere sempre puntuale in tutte le sue funzioni.

14. Deve improntare i propri rapporti con docenti, studenti, personale A.T.A., famiglie al rispetto della persona: in nessun caso deve intervenire in modo sarcastico o offensivo nei confronti dei soggetti citati; eventuali giudizi negativi dovranno comunque essere espressi esclusivamente ai diretti interessati ed adeguatamente giustificati. Nel caso di docenti e appartenenti al personale A.T.A., eventuali rilievi dovranno essere espressi esclusivamente negli uffici di presidenza.

 

TITOLO III - ALUNNI

Art. 28 A ciascun alunno dell’Istituto sono garantiti i seguenti diritti:

• Lo studente ha il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

• La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.

• La scuola tutela il diritto alla riservatezza: ogni informazione sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale potrà essere richiesta dal personale docente e dirigente della scuola esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico.

• Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

• Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad essere informato sul proprio rendimento e a ricevere una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme, nei tempi e nei modi della sua espressione anche per attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

• Lo studente ha il diritto di visionare le correzioni e la valutazione di un compito in classe svolto, prima dell’effettuazione del compito in classe successivo.

• Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

• Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

• Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

• La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

• La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.

• L’istituzione scolastica garantisce il diritto di associazione all’interno della scuola e il diritto degli studenti, singoli o associati, a svolgere iniziative all’interno della scuola; favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Le associazioni degli studenti o degli ex-studenti che vorranno riunirsi nei locali dell’Istituto dovranno preventivamente comunicare al C. di I. le finalità e i metodi con cui intendono perseguirle e dovranno chiedere autorizzazione al C.di I. per l’uso dei locali in modo continuativo. Per singoli studenti o gruppi di studenti che intendono riunirsi in modo non continuativo si dà facoltà al dirigente scolastico o suo delegato di autorizzare l’uso dei locali. I soggetti sopraindicati potranno usufruire dei locali della scuola in ore non coincidenti con le attività curricolari e comunque solo al termine delle lezioni, durante il periodo di attività didattica; senza limitazioni di orario, nei giorni festivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Le autorizzazioni di cui sopra potranno essere concesse compatibilmente con la disponibilità di vigilanza del personale ATA e/o docente e/o del dirigente scolastico.

 

Art. 29 Ogni alunno dell’Istituto riconosce i seguenti doveri:

• Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

• Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

• Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

• Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

• Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

• Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

Art. 30 Gli alunni sono tenuti alla puntualità e alla presenza alle lezioni. Devono inoltre presentarsi a scuola muniti dei testi e di tutto l’occorrente necessario a seguire le lezioni; devono presentarsi alle lezioni di scienze motorie e sportive nella tenuta prescritta. Gli alunni durante il cambio dell’insegnante sono tenuti a rimanere in aula.

Gli alunni, per cui siano stati deliberati nei rispettivi consigli di classe dei corsi di recupero, sono tenuti a frequentarli con regolarità, senza alcuna eccezione.

 

Art. 31 Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi se non previa dichiarazione orale, se fatta di persona, o scritta circa i motivi dell’assenza. La dichiarazione deve essere fatta dal genitore o da chi ne fa le veci se l’allievo è minore, dall’allievo stesso se maggiorenne. Ai sensi dell’art. 16 R.D. 653/25, il dirigente scolastico può, nonostante tale dichiarazione, ritenere non giustificate le assenze i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili. In tal caso, se l’alunno è minorenne, il dirigente scolastico deve informare il genitore o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori chiarimenti; se l’alunno è maggiorenne potrà fornire i chiarimenti di persona.

Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui sopra, il dirigente scolastico ha la facoltà di invitare l’esercente la patria potestà dell’alunno minorenne a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze; se l’alunno è maggiorenne potrà essere invitato dal dirigente scolastico a fornire detti chiarimenti di persona.

In caso di assenze reiterate, la scuola informerà le famiglie, anche degli allievi maggiorenni.

Il dirigente scolastico potrà delegare uno o più docenti per ciascuna delle strutture scolastiche nelle quali si articola il Liceo, i quali saranno tenuti a rispettare puntualmente quanto contenuto nei commi precedenti.

Le giustificazioni dovranno essere effettuate in modalità telematica, tramite il Registro elettronico.

 

Art. 32 Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di inizio delle lezioni potranno essere ammessi alle lezioni solo per decisione del dirigente scolastico o dei docenti da lui delegati. Se, per circostanze eccezionali, si trovino nella necessità di uscire prima della fine delle lezioni, si rivolgeranno al dirigente scolastico o ad un suo delegato che valuterà i motivi della richiesta e che potrà anche, a sua discrezione, richiedere la presenza di uno dei genitori cui riaffidare l’allievo se minore. Il dirigente scolastico o un suo delegato comunque cercherà di avvisare le famiglie. A discrezione del dirigente scolastico potrà anche essere sufficiente una richiesta telefonica di uno dei genitori.

In ogni caso, le entrate e le uscite fuori orario, dato il carattere di eccezionalità dell’autorizzazione, non potranno essere complessivamente superiori a 10 nel corso dell’anno scolastico.

Qualora, per necessità inderogabili dovute esclusivamente all’orario di arrivo o di partenza dei mezzi pubblici, si creasse per qualche allievo la necessità di entrate o uscite fuori orario, il dirigente scolastico autorizzerà entrate e uscite fuori orario permanenti per un tempo comunque non superiore ai 10 minuti e su richiesta scritta e documentata dei genitori. Di tale autorizzazione verrà data notizia per iscritto nel registro di classe a cura del coordinatore della classe stessa.

 

Art. 33 I locali e gli arredi sono affidati all’educazione e alla civiltà degli allievi; eventuali danni dovranno essere risarciti. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti a riferire al dirigente scolastico i danni provocati dagli studenti.

Art. 34 Gli alunni hanno l’obbligo di portare a conoscenza delle famiglie qualsiasi comunicazione del dirigente scolastico e dei docenti indirizzata alle famiglie. Gli alunni minorenni sono in particolare tenuti ad informare l’esercente la patria potestà circa eventuali variazioni dell’inizio e del termine delle lezioni rispetto all’orario abituale, circa la data e l’orario delle assemblee studentesche, circa gli scioperi del personale docente di cui il dirigente scolastico abbia dato comunicazione. La scuola fornirà dette informazioni alle famiglie tramite gli alunni e anche tramite affissione all’albo dell’Istituto di apposito avviso. L’amministrazione scolastica declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione dovuta a dimenticanza o negligenza degli alunni.

Art. 35 Nella preparazione e nello svolgimento delle assemblee studentesche di classe e d’Istituto deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto la possibilità di esprimere la loro opinione.

Si allegano:

il Regolamento di disciplina degli studenti;

il Patto educativo di corresponsabilità. 

 

 

TITOLO IV - VIGILANZA

Art. 36 Ai sensi della Tab. A del CCNL 2006-2009, tuttora vigente, il Collaboratore Scolastico “Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

Art. 37 I collaboratori scolastici disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali loro affidati. In ciascuna sede del Liceo, uno dei collaboratori scolastici svolge anche le funzioni di di centralinista telefonico (quest’ultima funzione potrà essere attribuita ad altro collaboratore scolastico). Il collaboratore scolastico controlla l’ingresso e l’uscita delle persone e soprattutto cura che non entrino, senza giustificato motivo, estranei nella scuola; vigila altresì che non escano arbitrariamente alunni.

Durante l’orario delle lezioni i collaboratori scolastici non dovranno consentire a persone non autorizzate dal dirigente scolastico l’accesso ai locali loro affidati diversi dalla presidenza, dalla segreteria e dal locale adibito ai colloqui dei docenti con i familiari degli alunni. L’accesso a detti locali sarà consentito solo negli orari previsti.

 

Art. 38 Il collaboratore scolastico cui è affidata la vigilanza su determinati locali dovrà informare immediatamente il dirigente scolastico se nei medesimi qualche scolaresca rimane incustodita e se avvengono incidenti o danni a persone o cose.

Art. 39 I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni loro affidati dal docente o dal dirigente scolastico.

Art. 40 L’accesso degli alunni nell’Istituto è consentito solo nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 965/24, i docenti che hanno lezione nella prima ora devono trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere all’ingresso dei propri alunni. Il tempo impiegato in tale obbligatorio adempimento è computato nell’orario di servizio ai sensi del par. VII C.M. n. 82/76.

Art. 41 Le lezioni iniziano alle ore 8:15; il docente può autorizzare l’uscita durante l’ora di lezione di non più di un alunno alla volta e solo se effettivamente necessario; sarà cura del docente controllare che l’alunno rientri dopo un tempo ragionevole.

Art. 42 Qualora il docente, per improrogabili motivi, fosse costretto a lasciare momentaneamente l’aula durante la lezione, dovrà affidare la classe ad un collaboratore scolastico che vigilerà sugli alunni fino al rientro dell’insegnante.

Art. 43 In caso di allontanamento di un alunno dalla lezione per motivi disciplinari, ai sensi del 1° comma lett. b) art. 19 R.D. 653/25, il docente che ha adottato il provvedimento è tenuto ad annotare detto provvedimento nel registro di classe e ad affidare l’alunno ad un collaboratore scolastico che sarà responsabile della vigilanza sul medesimo; del fatto è opportuno che vengano tempestivamente informati anche il capo d’Istituto (o uno dei collaboratori) e il coordinatore della classe.

Art. 44 Qualora l’insegnante intenda svolgere la propria lezione in locale diverso dall’aula normalmente assegnata alla classe, lo stesso avrà cura di prelevare la classe e riaccompagnarla al termine della lezione.

Durante gli spostamenti della classe l’obbligo della vigilanza incombe sugli accompagnatori, che dovranno anche curare che gli spostamenti degli alunni avvengano in modo silenzioso, ordinato e disciplinato, al fine di non arrecare disturbo alle altre classi.

Per evidenti ragioni organizzative, nel rispetto dei tempi di lavoro di tutti gli altri colleghi, non è consentito ai docenti di proseguire la propria lezione oltre il suono della campanella.

 

Art. 45 Le lezioni di scienze motorie e sportive si svolgeranno o presso la palestra della sede di Largo Martino I, presso la palestra della scuola primaria S. Fortunato - Santa Prassede o presso il palazzetto dello sport di Ponte Naia. Nel caso in cui le lezioni si svolgano nella palestra della sede di Largo Martino I, gli studenti saranno ammessi soltanto in presenza di almeno un docente. Nel caso in cui le classi debbano raggiungere Ponte Naia, saranno utilizzati gli autobus messi a disposizione dalla competente amministrazione provinciale, con partenza da Piazza Jacopone. Qualora la lezione di scienze motorie e sportive abbia luogo nella 1^ ora, gli alunni potranno raggiungere direttamente l’autobus in Piazza Jacopone. Se si svolge all’ultima ora, potranno uscire direttamente senza far rientro nell’Istituto. Negli altri casi dovranno essere accompagnati dall’Istituto alla palestra dai docenti di scienze motorie e sportive e da un collaboratore scolastico delle sedi di Via Roma e di Via Cesia se il rapporto tra docenti e allievi superi la proporzione di uno a quindici. Gli accompagnatori dovranno fare in modo che gli alunni rientrino nell’Istituto in tempo utile per la lezione successiva. Gli accompagnatori, ai sensi della C.M. 214/82, nello svolgimento di detto servizio sono soggetti all’obbligo di vigilare gli alunni in affido e alle responsabilità di cui all’art. 2047 C.C., con le limitazioni di cui all’art. 61 L. 312/80.

Art. 46 Durante l’intervallo di ricreazione la vigilanza sugli alunni sarà esercitata dai docenti che hanno svolto la lezione nell’ora precedente la ricreazione con il supporto dei Collaboratori scolastici per gli alunni che escono dall’aula. I minuti di vigilanza durante la ricreazione vanno computati come servizio effettivo.

Art. 47 Ai sensi dell’art. 39 R.D. 965/24, i docenti devono assistere all’uscita dei propri alunni. Il tempo impiegato in tale obbligatorio adempimento è computato, ai sensi del par. VII C.M. 82/76, nell’orario di servizio.

Art. 48 Ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, nel Liceo sarà assicurata l’apertura pomeridiana dei locali dell’Istituto che ospitano le attività progettuali extracurriculari, approvate dal Collegio dei docenti. Il Direttore S.G.A. organizza i servizi generali relativi alle attività progettuali pomeridiane nel Piano delle Attività ovvero con specifici ordini di servizio mensili. Il personale Collaboratore Scolastico coinvolto nelle attività pomeridiane si occupa della vigilanza e pulizia dei locali e della sorveglianza degli ingressi.

Art 49 Le uscite organizzate di scolaresche durante la mattina per attività facoltative previste dagli ordinamenti vigenti e deliberate dai competenti organi saranno autorizzate solo previo accertamento da parte del dirigente scolastico della volontaria disponibilità di un congruo numero di docenti ed eventualmente di collaboratori scolastici come accompagnatori. Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti di polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli accompagnatori, nello svolgimento di tale servizio, sono soggetti all’obbligo della vigilanza sugli alunni e alle responsabilità di cui all’art. 2047 C.C., con le limitazioni di cui all’art. 61 L. 312/80.

Della uscita di alunni minorenni dovranno essere avvertite le famiglie nei termini previsti; comunque l’uscita sarà consentita solo dietro autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

 

Art. 50 In occasione delle assemblee studentesche di Istituto, di cui agli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416/74 e successive integrazioni (ripresi dagli artt. 12, 13. 14 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico), gli alunni che non intendono assistervi non possono trattenersi nei locali dell’Istituto.

La scuola declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni causati e/o subiti dagli alunni che escono dall’Istituto in tali occasioni.

Le famiglie saranno preventivamente informate, tramite gli alunni stessi, della data e del luogo di svolgimento dell’assemblea. Della convocazione dell’assemblea verrà anche data notizia mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto dell’atto previsto dalla C.M. 312/79.

 

 

TITOLO V - BIBLIOTECA

Art. 51 Il patrimonio librario del Liceo “Jacopone da Todi” è dislocato presso le sedi di Largo Martino I e di Via Roma, e consta dei volumi che storicamente il Liceo ha acquisito dalla sua fondazione ad oggi. La biblioteca del Liceo è tradizionalmente sita presso l’Aula Magna della sede di Largo Martino I e attualmente non osserva giorni e orari fissi di apertura; il patrimonio librario è tuttavia custodito anche in armadi posti in altri locali delle sedi summenzionate.

 

Art. 52 Responsabile della biblioteca è un docente a tale scopo assegnato ovvero, in caso di mancata nomina, il Dirigente Scolastico/Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

Art. 53 La biblioteca del Liceo si articola nei seguenti settori:

  1. materiale librario e pubblicazioni periodiche;
  2. videoteca (film e nastri video);
  3. discoteca e nastroteca;
  4. programmi didattici per computer su supporti vari.

 

Art. 54 La biblioteca del Liceo si propone i seguenti scopi:

     fornire alle persone indicate al successivo art. 55 un servizio di supporto culturale e ricreativo, bibliografico e di consultazione;

     offrire ai docenti la possibilità di un continuo arricchimento e aggiornamento professionale.

 

Art. 55 Sono autorizzate a usufruire dei servizi della biblioteca, con le modalità di cui ai successivi articoli, la comunità scolastica tutta e, nelle forme ritenute opportune, la cittadinanza.

 

Art. 56 I servizi della biblioteca sono gratuiti.

 

Art. 57 Tutti i volumi e le riviste della biblioteca devono essere iscritti o nell’inventario generale dei beni mobili o nel registro del materiale di facile consumo.

Sono ammessi al prestito a domicilio solo i volumi registrati tra il materiale di facile consumo.

Non sono ammessi al prestito le riviste e i volumi iscritti nell’inventario generale dei beni mobili in dotazione all’Istituto.

Il materiale multimediale di cui ai punti 2, 3, 4 dell’art. 53 non è ammesso al prestito.

 

Art. 58 Il Dirigente Scolastico affiderà la cura e la custodia del materiale bibliografico dell’Istituto al docente responsabile della biblioteca, ove nominato, ovvero a un docente/gruppo di docenti proponente progettualità integrate nel PTOF e finalizzate alla valorizzazione del patrimonio librario dell’Istituto.

 

Art. 59 È compito del docente responsabile della biblioteca, ovvero del docente/gruppo di docenti di cui all’art. 58, svolgere o coordinare le operazioni di registrazione dei soggetti ammessi a usufruire dei servizi della biblioteca, come anche quelle di prestito o di restituzione, segnalando al Dirigente Scolastico/Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi materiale in affido danneggiato o mancante.

 

Art. 60 In caso di smarrimento di materiale librario, la scuola si riserva di chiedere ai responsabili di reintegrare il materiale mancante o con uguali volumi nuovi o con volumi di pari interesse scientifico e di pari valore venale.

 

Art. 61 Il Dirigente Scolastico affiderà al docente responsabile della biblioteca, ovvero al docente/gruppo di docenti di cui all’art. 58, tutto il materiale di cui ai punti 1, 2, 3, 4 dell’art. 53.

Il docente responsabile della biblioteca, ovvero il docente/gruppo di docenti di cui all’art. 58, curerà il servizio di biblioteca con le modalità e le responsabilità descritte negli artt. 55-56-57-59.

Il docente responsabile della biblioteca, ovvero il docente/gruppo di docenti di cui all’art. 58, ha inoltre i seguenti compiti:

     curare la funzionalità del servizio di lettura, prestito e consultazione;

     agevolare la consultazione dei volumi e delle riviste da parte dei lettori;

     essere in grado di avere un quadro esatto ed aggiornato dell’andamento del servizio. 

 

Art. 62 Il Consiglio d’Istituto esprimerà una commissione referente di biblioteca costituita da:

     Dirigente Scolastico;

     Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

     docente responsabile della biblioteca, ovvero docente/rappresentante del gruppo di docenti di cui all’art. 58;

     un rappresentante dei docenti;

     un rappresentante dei genitori;

     un rappresentante degli studenti.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi fa parte di detta commissione in veste di esperto contabile dell’Istituto e in qualità di rappresentante del personale ATA; il docente responsabile della biblioteca, ovvero il docente/rappresentante del gruppo di docenti di cui all’art. 58, ne fa parte in qualità di conoscitore della biblioteca; i rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli studenti vengono eletti a maggioranza dal Consiglio d’Istituto nel suo seno.

 

Art. 63 La commissione referente di biblioteca di cui al precedente articolo, ferma restando la piena autonomia decisionale del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,

     avanzerà proposte che ritenga idonee a migliorare l’efficienza del servizio di biblioteca per perseguire le finalità di cui all’art. 54;

     relazionerà su eventuali problemi inerenti al servizio di biblioteca che le verranno prospettati.

 

Art. 64 Le proposte di acquisto di nuovi beni potranno essere inoltrate dalla giunta esecutiva al Consiglio di Istituto fornite del parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei docenti.

Proposte di acquisto potranno tuttavia essere formulate in forma scritta e per via telematica, tramite l’indirizzo e-mail istituzionale del Liceo, anche dai membri della comunità scolastica tutta; nel caso in cui le richieste superassero le disponibilità economiche, verrà effettuata una selezione a cura della commissione referente di biblioteca, che la trasmetterà alla giunta esecutiva.

Il patrimonio librario della biblioteca potrà altresì arricchirsi grazie a lasciti o iniziative, anche esterne all’Istituto, che ne prevedano l’ampliamento, previa valutazione del docente responsabile della biblioteca, ovvero del gruppo di docenti di cui all’art. 58.

 

TITOLO VI - LABORATORI 

Art. 65 Il Liceo “Jacopone da Todi” è dotato dei seguenti laboratori:

a) laboratorio di chimica e scienze naturali (sede Largo Martino I);

b) laboratorio di fisica (sede Largo Martino I);

c) laboratorio polifunzionale (sede Via Roma);

d) laboratorio di informatica (sede Largo Martino I).

La responsabilità dei laboratori è affidata dal dirigente scolastico, con le modalità previste dall’art. 35 comma 3 del D.I. 129/2018, rispettivamente ad un docente di fisica, ad un docente di scienze e chimica, ad un docente esperto di informatica e ad un docente di lingue.

 

Art. 66 Ai sensi del comma terzo dell’art. 35 del D.I. 129/2018, il dirigente scolastico affiderà ad uno dei docenti di cui al precedente articolo 65 la custodia del materiale mediante elenchi descrittivi redatti in doppio esemplare sottoscritti dal preside e dal docente sub-consegnatario che risponde della custodia del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposita nomina di sub-consegnatario di beni mobili.Il docente, quando cessi di far parte dell’Istituto, ha l’obbligo di effettuare la riconsegna al dirigente scolastico del materiale avuto in custodia.

Art. 67 Il docente sovrintende al laboratorio che gli è stato affidato e ne è responsabile.

Egli è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico circa eventuali danni o scomparsa del materiale affidatogli.

 

Art. 68 Il docente propone ai competenti organi, di concerto con gli altri docenti della materia, l’elenco delle nuove apparecchiature da acquistare e del materiale di facile consumo necessario al funzionamento dei laboratori stessi.

Art. 69 Ai sensi della Tab. A del Contratto Collettivo Nazionale Scuola 2006-2009, tuttora vigente, l’assistente tecnico è inquadrato nell’Area B ed esegue le seguenti attività: 

-       conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Art. 70 Per il funzionamento di ciascun laboratorio viene proposto dai docenti responsabili apposito Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto. Una volta approvato, il Regolamento diviene parte integrante del Regolamento di Istituto. Eventuali modificazioni dei regolamenti suddetti non comportano modificazioni al Regolamento di Istituto.

Art. 71 In assenza dell’assistente tecnico, ciascun docente, che deve servirsi delle apparecchiature e attrezzature dei laboratori, è tenuto alla preparazione delle esercitazioni pratiche, al riordino del materiale usato per gli esperimenti e del banco di lavoro, alla esatta scomposizione e ricomposizione delle apparecchiature usate e alla loro ordinata ricollocazione negli appositi spazi.

In caso di nomina di un assistente tecnico, tali competenze verranno a lui attribuite.

I docenti che si servono dei laboratori e l’assistente tecnico sono tenuti ad informare tempestivamente il docente circa eventuali danni alle apparecchiature e circa eventuale materiale mancante.

 

Art. 72 La pulizia dei locali adibiti a laboratori è affidata al personale collaboratore scolastico dell’Istituto.

Art. 73 L’accesso degli alunni nei laboratori è consentito solo se accompagnati da un professore o da persona autorizzata.

Art. 74 Eventuali danni causati alle attrezzature o al materiale di facile consumo dovuti a negligenza, imperizia o dolo dovranno essere risarciti alla scuola dai responsabili del danno.

Art. 75 E’ consentito l’accesso ai laboratori solo alle persone autorizzate e di concerto con il docente medesimo.

 

TITOLO VII - INIZIATIVE COMPLEMENTARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Art. 76 Ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, l’Istituto promuove e valuta, in relazione all’età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

Le iniziative integrative saranno finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e saranno attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche.

A richiesta degli studenti la scuola potrà destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

 

Art. 77 Le iniziative complementari e le attività integrative si potranno svolgere di norma nel pomeriggio, e comunque in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. A tal fine, come già specificato nell’art. 50 del presente Regolamento, la scuola assicurerà l’apertura pomeridiana dei locali, secondo le modalità previste dal Consiglio di Istituto. Si ribadisce altresì che l’orario di servizio del personale A.T.A. dovrà tener conto di tali iniziative, secondo le opportune deliberazioni del Consiglio di Istituto ad inizio dell’anno scolastico.

Art. 78 L’Istituto favorirà tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborerà con gli enti locali, con le associazioni degli allievi e degli ex-allievi, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che potrà comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, potrà riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

Le amministrazioni statali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione Umbria, il Comune di Todi, istituzioni pubbliche e private potranno assegnare alla scuola somme per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente titolo del Regolamento di Istituto.

L’accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio di Istituto, è subordinata al parere favorevole del Comitato studentesco.

In ogni caso, l’Istituto non accetta finanziamenti sotto nessuna forma da enti, aziende e persone che abbiano subito condanne o siano soggette ad indagini da parte della Magistratura, finché il procedimento giudiziario non avrà portato al proscioglimento o all’assoluzione.

 

Art. 79 Le iniziative di cui agli artt. 78, 79, 80 sono deliberate dal Consiglio di Istituto, che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative della scuola.

Le iniziative complementari, che ai sensi del 2° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l’eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.

Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio dell’Istituto, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell’Istituto, con vincolo di destinazione.

 

Art. 80 A tutte le attività possono assistere il dirigente scolastico o un suo delegato e i docenti che lo desiderino.

Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal dirigente scolastico a prestare servizio volontario.

 

Art. 81 Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente titolo del Regolamento di Istituto si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola del 4 agosto 1995, secondo quanto previsto dal progetto dell’iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d’Istituto.

Ove sussista la necessaria copertura finanziaria, potranno essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di particolare qualificazione.

 

Art. 82 Le iniziative di cui al presente titolo del Regolamento di Istituto possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del Consiglio di Istituto.

Art. 83 Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevederà esplicitamente la durata massima di concessione in uso dei locali; le principali modalità d’uso; i vincoli nell’uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell’iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all’igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all’uso e al prolungamento dell’orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all’uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo d’Istituto ai sensi dell’art. 84 del presente Regolamento.

Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell’ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricadrà sugli organi dell’associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell’autorità scolastica e del personale della scuola.

 

TITOLO VIII – UTILIZZO DEI BAR INTERNI, DISTRIBUZIONE DELLE COLAZIONI E MODALITA’ DELLA RICREAZIONE  

Art. 84 Per l’utilizzo del bar interno ubicato in ciascuna delle due sedi di Largo Martino I e Via Roma e per la distribuzione delle colazioni, così si dispone:

- nell’arco di tempo tra le ore 8:30 e le ore 8:40, uno studente in rappresentanza di ciascuna classe porterà al barista la lista complessiva delle ordinazioni per la colazione da consumare durante la ricreazione, provvedendo anche al pagamento delle vivande ordinate;

- nell’arco di tempo tra le ore 10:00 e le ore 10:10, i collaboratori scolastici ritireranno dal barista le colazioni per gli studenti precedentemente ordinate e le distribuiranno nelle classi di loro spettanza.

La stessa modalità organizzativa sarà seguita presso la sede di Via Cesia, con la precisazione che dalle ore 8:30 alle ore 8:40 la lista complessiva delle ordinazioni sarà consegnata al collaboratore scolastico, il quale, alle ore 10:00, curerà la distribuzione delle colazioni agli studenti.

Durante la ricreazione, tutti gli studenti cureranno la raccolta differenziata dei rifiuti, mentre l’accesso ai servizi igienici avverrà in maniera ordinata; durante le ore di lezione, non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza e, in ogni caso, il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. Mantenendo sempre vigile l’attenzione alle norme di comportamento igienico – sanitarie, gli alunni devono lavarsi accuratamente le mani ogni volta che vanno al bagno, asciugandole con le salviette di carta usa e getta o con gli asciugamani elettrici installati.

 

TITOLO IX – USO DEI CELLULARI

Art. 85 A partire dall’inizio delle lezioni ciascuno studente deve riporre all’interno di una scatola posta sulla cattedra del docente il cellulare spento e ve lo deve mantenere anche durante il cambio dell’ora, con possibilità di utilizzo temporaneo solo per il tempo dell’intervallo della ricreazione.

L’uso del cellulare in classe durante le lezioni è consentito solo se autorizzato dal docente in servizio e solo per attività formative anche riconducibili alla didattica digitale integrata, che prevedano quindi un uso mirato e responsabile dei dispositivi personali (con un approccio BYOD, Bring Your Own Device). Ne consegue che, in mancanza dell’autorizzazione del docente, nessun cellulare dovrà trovarsi sui banchi durante le lezioni e durante il cambio dell’ora.

L’uso del cellulare non è consentito, senza esplicita autorizzazione del/i docente/i accompagnatore/i, durante la partecipazione degli studenti a incontri di approfondimento culturale, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e altre attività complementari o assimilabili a lezioni curricolari.

L’uso non autorizzato del cellulare, anche durante il cambio dell’ora, rientra tra le infrazioni gravi di cui all’art. 3, comma 11 dell’allegato Regolamento di disciplina per gli studenti e prevede, a seconda dei casi, le sanzioni di cui all’art. 5, comma 4 del medesimo Regolamento.

 

TITOLO X – USO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI  

Art. 86 Premesso che tutta la comunità educante è invitata alla dematerializzazione, ricorrendo agli strumenti digitali ampiamente diffusi per le attività di insegnamento e di studio, l’uso delle macchine fotocopiatrici è gratuito per i docenti per le fotocopie relative ai testi dei compiti in classe ed esercitazioni ad essi connesse. L’uso delle macchine fotocopiatrici è comunque gratuito per i docenti in relazione ad attività diverse dai compiti in classe, ma in ogni caso connesse all’attività didattica, nella misura di n. 3 fotocopie al mese (per ciascuno alunno) per i docenti di lingua straniera, e di n. 2 fotocopie al mese (per ciascuno alunno) per i docenti di tutte le altre discipline.

 


Regolamento di disciplina per gli studenti

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e si ispirano ai principi di equità, gradualità, proporzionalità; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni individualmente o con il supporto di un genitore, con la facoltà di addurre prove a testimonianza. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

 

Art. 1

Le violazioni dei doveri previsti nel Regolamento di Istituto danno luogo, secondo la gravità, all’applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito specificate.

 

Art. 2

Sono mancanze lievi i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in generale.

Fra questi, in particolare:

1.      Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento

        con atteggiamenti/comportamenti non adeguati

        con richieste immotivate o futili

        alzandosi senza autorizzazione dal banco

        mangiando senza autorizzazione

        chiacchierando durante la lezione

        prolungando senza motivo l’uscita dalla classe

2. Non produrre tempestiva giustificazione

3. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni

4. Non svolgere i compiti assegnati a casa

5. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature

1.      Disturbare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre

7. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono

8. Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo

9. Fare assenze 'strategiche' o ritardare l’ingresso a Scuola

10. Accedere alle aule, ai laboratori, ecc ... senza autorizzazione

11. Usare un linguaggio e un abbigliamento non consoni all’ambiente scolastico

 

Art. 3

Sono mancanze gravi:

1. Mancare di rispetto ai compagni, al personale non docente, ai docenti, al Dirigente Scolastico e a quanti, comunque, si trovino nella Scuola

2. Interrompere o impedire con comportamento pesantemente scorretto la lezione

3. Assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione

4. Causare danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico

5. Lanciare oggetti dalle finestre

6. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, lavagne, accessori

7. Uscire dall’aula durante le ore di lezione senza autorizzazione

8. Uscire dalla Scuola durante le ore di lezione senza autorizzazione

9. Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari

10. Accedere ai locali dell’Istituto nelle ore curriculari per attività diverse da quelle previste dalla Scuola

11. Usare il telefono cellulare in aula

12. Violare le norme sul divieto di fumo nei locali scolastici

13. Manifestare atteggiamenti aggressivi e violenti, minacce contro i compagni, il personale non docente, i docenti, il Dirigente Scolastico o terzi

14. Violare le norme di sicurezza

15. Commettere brogli, contraffazioni e manomissione di documenti scolastici  

16. Introdurre nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica sostanze, materiali, oggetti pericolosi per la sicurezza degli ambienti e delle persone                                 

 

Art. 4

Sono mancanze molto gravi:

1. Commettere atti di bullismo, arrecare gravi e ripetute offese alla dignità ed al rispetto delle persone, accompagnate da atti di violenza tali da ingenerare allarme sociale  

2. Commettere atti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il regolare funzionamento della vita scolastica

3. Commettere grave e deliberato oltraggio al corpo docente, agli operatori della comunità scolastica e all’Istituto nel suo complesso     

4. Praticare nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica atti e comportamenti previsti come reati dalle leggi vigenti   

 

Art. 5

Le sanzioni per le mancanze di cui agli artt. 2 e 3 sono:

1.      Il rimprovero verbale

2.      La nota scritta sul registro di classe

3.      L’ammonizione scritta comunicata alla famiglia   

4.      Il prelevamento del cellulare, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, fino al termine delle lezioni in caso di utilizzo non autorizzato dal docente, o il prelevamento, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, fino alla riconsegna alla famiglia o allo studente (se autorizzato dal genitore) al termine della giornata, in caso di utilizzo consapevole ovvero di un secondo cellulare, posto che il cellulare di ogni studente deve essere depositato nella scatola sulla cattedra (cfr. art. 85 del Regolamento di Istituto)

5.      In caso di utilizzo del cellulare per immagini, filmati o registrazioni vocali senza preventiva informativa dell’interessato, la comminazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di € 3.000 sino ad un massimo di € 18.000, della cui applicazione è competente il Garante per la Privacy

6.      In caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, sanzione da un minimo di € 5.000 sino ad un massimo di € 30.000 (ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007)

7.      La comminazione, da parte del Dirigente Scolastico su segnalazione dei docenti responsabili dell’osservanza del divieto di fumo, di una multa da un minimo di € 27,50 sino ad un massimo di € 275 per la violazione del divieto di fumo nei locali scolastici (ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003)

8.      La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 1 a 5 giorni

9.      La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 6 a 15 giorni

Le sanzioni per le mancanze di cui all’Art. 4 sono:

h. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) superiore a 15 giorni

i. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) fino al termine dell’anno scolastico

l. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) fino al termine dell’anno scolastico con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato.

 

Art. 6

Le sanzioni di cui al precedente articolo vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

1.      intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata

2.      rilevanza degli obblighi violati

3.      grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi

4.      sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo ai precedenti disciplinari o recidive relativamente all’anno scolastico in corso

5.      concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro

 

Art. 7

        Il rimprovero verbale si applica nei casi di mancanza lieve

        La nota scritta sul registro di classe si applica in caso di mancanza lieve intenzionalmente attuata ovvero reiterata

        L’ammonizione scritta si applica in caso di mancanza grave

        La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. f) si applica in caso di mancanza grave intenzionalmente attuata ovvero reiterata

        La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. g) si applica in caso di mancanza grave accompagnata da comportamento recidivo, ovvero dichiaratamente ostile e/o negativo, ovvero di potenziale rischio per persone e/o cose

        Per l’uso del cellulare in classe e per la violazione del divieto di fumo nei locali scolastici, si applicano le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. d), e)

        La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. h), i), l) si applica in caso di mancanza molto grave

 

Art. 8

        In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale, il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il danno entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Presidenza, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti

        Qualora non sia possibile individuare il/i responsabile/i, la Presidenza decide di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell’intero Istituto

        Il risarcimento del danno richiesto per iscritto e non soddisfatto è considerato mancanza grave di cui all’Art. 3, n. 9

        In ogni caso, le sanzioni pecuniarie ed i risarcimenti del danno non sono convertibili in altre tipologie di sanzioni

 

Art. 9

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, la Presidenza valuterà, caso per caso, la opportunità/necessità di denuncia alle competenti autorità.

 

Art. 10

Le competenze, riguardo all’irrogazione delle sanzioni, sono le seguenti:

        il rimprovero verbale e la nota scritta sul registro di classe sono inflitti dal Docente o dal Dirigente Scolastico

        l’ammonizione scritta è inflitta dal Dirigente Scolastico

        la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni è adottata dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatta salva la surroga, con i primi non eletti, qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi  

        la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, fino al termine dell’anno scolastico, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato, è adottata dal Consiglio di Istituto, fatta salva la surroga, con i primi non eletti, qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi 

        le delibere relative alle sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’organo deliberante; le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti 

        le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni   

Le sanzioni disciplinari concernenti l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Nel periodo di allontanamento dall’Istituto è comunque consentito ai genitori e allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo dell’attività didattica. E’ altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica. Da parte sua, il Consiglio di Classe deve cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall’interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 del Codice Penale.
 

Art. 11

        Le sanzioni scritte vengono riportate su un modulo predisposto, in duplice copia di cui:

- una copia è inviata al Genitore a mezzo raccomandata A/R

- una copia va al fascicolo personale dello Studente

        Ogni documento prodotto o presentato dallo Studente, dal Docente, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto o da chiunque ne abbia interesse, viene allegato nel fascicolo dello Studente

 

Art. 12

Le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. f), g), h), i), l) riguardano le lezioni e/o le attività integrative e/o gli insegnamenti integrativi facoltativi e/o i viaggi di istruzione e/o qualsiasi iniziativa o situazione attinente alla vita della Scuola.

 

 

 

Art. 13

Lo Studente sanzionato con sospensione sino a 15 giorni o sanzione alternativa di cui all’Art. 14, dovrà essere accompagnato, anche se maggiorenne, da un Genitore (o facente funzioni) entro tre giorni dalla data di convocazione.

 

Art. 14

In alternativa o in combinazione con le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. f), g) il Consiglio di Classe può applicare le sanzioni che seguono:

        Per la sanzione di cui all’Art. 5 lett. f):

1) Riordino arredi scolastici

2) Riordino aule e locali vari

3) Riordino di archivi, cataloghi, biblioteche presenti nella scuola  

4) Attività di manutenzione di locali scolastici

5) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell’insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto

6) Attività di supporto alla segreteria

7) Produzione di elaborati (composizioni scritte e artistiche) come riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola  

        Per la sanzione di cui all’Art. 5 lett. g):

8) Pulizia e/o tinteggiatura aule, corridoi, locali vari

9) Pulizia e/o tinteggiatura bagni e servizi

10) Svolgimento di attività di assistenza e di volontariato nell’ambito della comunità scolastica

11) Ogni altro servizio utile alla Scuola

 

Art. 15

La sanzione del rimprovero verbale viene applicata come segue:

1.      lo Studente viene richiamato dal Docente o dal Dirigente Scolastico ed invitato ad esporre le proprie ragioni

2.      il Docente o il Dirigente Scolastico, in base alle ragioni addotte, valuta l’opportunità di comminare la sanzione; la sanzione viene riportata nel registro di classe

 

Art. 16

        Prima di applicare la sanzione della sospensione, lo Studente riceve formale contestazione scritta di norma non oltre 15 giorni dall’evento

        Nel termine massimo di cinque giorni lo Studente risponde per iscritto alla contestazione

        Entro dieci giorni, anche in base alla risposta ricevuta, viene deliberata o meno la sanzione; in caso di delibera, la sanzione è accompagnata da esplicita motivazione

        Entro tre giorni la delibera viene notificata all’interessato

        La sanzione deliberata diventa esecutiva ventiquattro ore dopo la notifica all’interessato

 

Art. 17

Costituisce parte integrante delle sanzioni l’abbassamento del voto di comportamento. Gli studenti ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare che preveda una sospensione dalla frequenza dell’Istituto oltre i 3 (tre) giorni sono esclusi dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione. L’alunno che incorra nella sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 5 (cinque) giorni o in altra più grave perde il beneficio dell’eventuale esonero dalle tasse (ex Decreto Legislativo n. 297/94, art. 200, comma 11).

Può essere escluso dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione anche lo studente il cui comportamento venga valutato con il voto di 7 al termine del I quadrimestre e/o abbia subito la sanzione di almeno una nota scritta riportata nel registro elettronico, rimettendo la decisione al Consiglio di classe competente.

 

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, presso altro Istituto. La valutazione in merito è devoluta al Consiglio di Classe.

 

In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell’alunno in classe, il Dirigente Scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l’irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali provvederanno a ratificare il provvedimento del Dirigente.

 

Art. 18

Lo studente a cui sia stata irrogata la sanzione del rimprovero scritto o della sospensione temporanea dalla comunità scolastica, per un periodo fino a 3 (tre) giorni, che abbia successivamente tenuto un comportamento oggettivamente ravveduto ed operoso nei confronti di eventuali controparti e dell’intera comunità scolastica, può chiedere al Consiglio di Classe, decorsi almeno due mesi dal termine della sanzione, l’annullamento delle conseguenze della sanzione e la piena riabilitazione. Su tale richiesta delibera in via definitiva il Consiglio di Classe con le stesse modalità previste per l’irrogazione delle sanzioni.

 

Art. 19 - ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 (dieci) giorni; qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L’eventuale impugnazione della sanzione disciplinare irrogata non incide sulla sua esecutività, in base al principio generale che definisce dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi; tuttavia, l’Organo di garanzia può deliberare una eventuale sospensione della sanzione in base alle motivazioni addotte da chi abbia presentato ricorso.

L'Organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007).

Contro le violazioni del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007), è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, la cui decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale, di cui all’art. 2, commi 2-3-4-5-6-7 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.   

L’Organo di garanzia è così disciplinato:

        I componenti, nel numero di 4, sono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, il Dirigente Scolastico, 1 rappresentante dei docenti, 1 rappresentante degli studenti, 1 rappresentante dei genitori, e sono nominati dal Consiglio di Istituto (su indicazione del Collegio dei docenti), per la componente docente, dal Comitato degli Studenti, per la componente studenti, e dal Comitato dei Genitori, per la componente genitori. Qualora uno o più componenti dell’Organo siano, anche marginalmente, coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente (primo dei non eletti o supplente)  

        Ha durata annuale (anno scolastico), ma può essere prorogato fino al completamento della nomina dei nuovi componenti

        È convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni

        Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico

        Le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti

        Di ogni seduta viene redatto verbale

        Il segretario verbalizzante viene designato dal Dirigente Scolastico

 

Art. 20

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle violazioni dei doveri degli studenti, è comunque sottoponibile alla vigente normativa dello Stato.

 

Licenza

In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.

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